Procedimento civile - interruzione del processo - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24762 del 28/11/2007

Violazione delle norme sull'interruzione - Conseguenze - Nullità dell'attività processuale successiva all'evento interruttivo - Sussistenza - Deducibilità della nullità - Limiti - Legittimazione in capo alla sola parte colpita dall'evento interruttivo - Sussistenza.

La violazione delle norme sull'interruzione del processo determina la nullità di tutti gli atti compiuti successivamente al verificarsi dell'evento interruttivo o alla dichiarazione o notificazione di esso; tuttavia, trattasi di nullità relativa eccepibile, ex art. 157 cod. proc. civ., soltanto dalla parte nel cui interesse sono poste le norme sull'interruzione e, cioè, dalla parte colpita dall'evento interruttivo.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24762 del 28/11/2007