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Procedimento civile - termini processuali - prorogabilità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1064 del 19/01/2005

Termini ordinatori - Prorogabilità - Condizioni e limiti.

Poichè i termini stabiliti dal giudice per il compimento di una atto processuale sono,ai sensi dell'art. 152 cod.proc.civ.,ordinatori,salvo che la legge li dichiari espressamente perentori o la perentorietà consegua allo scopo e alla funzione adempiuta,ad essi non si applica il divieto di abbreviazione e di proroga sancito dall'art. 153 cod.proc.civ. per i termini perentori;peraltro,la proroga,anche d'ufficio,dei termini ordinatori è consentita dall'art.154 cod.proc.civ. soltanto prima della loro scadenza,sicchè il loro decorso senza la presentazione di un istanza di proroga,determinando gli stessi effetti preclusivi della scadenza dei termini perentori,impedisce la concessione di un nuovo termine,salva,per quanto riguarda la fase istruttoria della causa,la rimessione in termini prevista dall'art. 184 bis cod.proc.civ.,sempre la decadenza si sia verificata per causa non imputabile alla parte.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1064 del 19/01/2005