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Procedimento civile - termini processuali - computo – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4785 del 04/03/2005

Termine iniziato a decorrere prima della sospensione feriale - Giorno 16 settembre - Inclusione nel calcolo - Sussistenza - Fondamento.

In tema di computo di termini processuali, ove il termine sia cominciato a decorrere prima dell'inizio della sospensione feriale, il giorno 16 settembre, e cioè il giorno in cui i termini processuali, terminato il periodo di sospensione feriale, è ripreso a decorrere, deve essere computato, giacchè, in relazione ad un termine che, pur essendo frazionato a causa della sospensione feriale, resta comunque unico, non è ipotizzabile che vi siano due giorni - uno, quello in cui si è verificato il momento iniziale del termine; l'altro, consistente nel primo giorno successivo al periodo di sospensione feriale - iniziali, e quindi non computabili, soltanto il primo di essi (quello in cui si è verificato il momento iniziale del termine) dovendo essere escluso dal computo.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4785 del 04/03/2005