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Procedimento civile - termini processuali - computo – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7757 del 29/03/2007

Sospensione durante il periodo feriale - Decorso del termine - Inizio durante il periodo di sospensione - Calcolo - Giorno 16 settembre - Inclusione - Motivazione.

In tema di sospensione dei termini durante il periodo feriale dal 1° agosto al 15 settembre, l'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969 n.742 (il quale stabilisce che, se il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo), va inteso nel senso che il giorno 16 settembre deve essere compreso nel novero dei giorni concessi dal termine, atteso che esso segna non l'inizio del termine, ma l'inizio del suo decorso, il quale non include il "dies a quo" in applicazione del principio fissato dall'articolo 155, primo comma, cod. proc. civ..

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7757 del 29/03/2007