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termini processuali - computo – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 688 del 16/01/2006

Sospensione durante il periodo feriale - Decorso del termine - Inizio durante il periodo di sospensione - Calcolo - Giorno 16 settembre - Inclusione - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 688 del 16/01/2006

In tema di sospensione dei termini durante il periodo feriale, dal 1 agosto al 15 settembre, l'art.1 della legge 7 ottobre 1969, n.742 - il quale stabilisce che se il decorso del termine ha inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo - va interpretato nel senso che il giorno 16 settembre deve essere compreso nel novero di quelli concessi dal termine, atteso che esso segna non già l'inizio di quest'ultimo, bensì del suo decorso, in relazione al quale il " dies a quo ", in base all'art.155, primo comma, cod. proc. civ., non va computato ( in applicazione di questo principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile, perché proposto oltre il termine breve di impugnazione, un ricorso per cassazione notificato il 15 novembre avverso una sentenza notificata durante il periodo feriale ).

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 688 del 16/01/2006