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Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 984 del 19/01/2006

Opportunità - Valutazione discrezionale del giudice del merito - Configurabilità - Sindacabilità in sede di impugnazione - Esclusione.

La chiamata del terzo disposta, ex art. 106 cod. proc. civ., ad istanza di parte è rimessa alla esclusiva valutazione discrezionale del giudice del merito, sicchè l'esercizio del relativo potere non può formare oggetto d'impugnazione nè, tantomeno, è sindacabile nel giudizio di appello e in quello di legittimità.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 984 del 19/01/2006