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Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 28227 del 20/12/2005

Comunione di controversie - Valutazione discrezionale del giudice - Conseguenza - Incensurabilità in appello e in sede di legittimità.

Il provvedimento con il quale il giudice autorizza o nega la chiamata in causa di un terzo ad istanza di parte coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali, che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 28227 del 20/12/2005