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Procedimento civile in genere - domanda giudiziale - nuova - nozione – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1670 del 14/05/1969

Emendatio libelli - differenze - richiamo di norma diversa dall'originariamente invocata - domanda nuova - esclusione.

Costituisce modificazione non consentita dal codice di rito, e cioe domanda nuova, quella che, esorbitando dall'ambito dell'originario petitum, e, spostando in modo radicale i termini della controversia, introduca nel processo un tema di indagine e di decisione completamente diverso da quello prospettato nell'atto introduttivo del giudizio. Deve, al contrario ritenersi semplice emendatio libelli, consentita anche in appello, la modificazione che non importi variazione del fatto giuridico posto a fondamento della pretesa e non aggiunga o sostituisca al bene della vita controverso, come specificato nell'atto di citazione un diverso oggetto della pretesa. Pertanto non puo ravvisarsi una domanda nuova nel semplice richiamo, fatto nel corso del giudizio, ad una disposizione di legge (art.882 cod.civ.) diversa da quella (art.883 cod.civ.) menzionata nell'atto introduttivo.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1670 del 14/05/1969