Procedimento civile - domanda giudiziale - nuova domanda – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5215 del 07/03/2007

Rinuncia, esplicita od implicita, ad una domanda - Rimessione sul ruolo istruttorio della causa già trattenuta in decisione - Effetti - Reviviscenza della domanda rinunciata - Configurabilità - Esclusione - Inclusione della detta domanda tra le conclusioni definitive formulate successivamente alla rimessione sul ruolo - Domanda nuova - Sussistenza.

Una volta che la causa sia stata trattenuta in decisione, la rimessione sul ruolo istruttorio non può far rivivere una domanda alla quale la parte abbia, espressamente o implicitamente, rinunciato. Pertanto, l'inclusione della domanda rinunciata tra le conclusioni definitive successivamente alla predetta rimessione sul ruolo integra gli estremi della formulazione di una domanda nuova, la quale come tale va considerata, alla luce della disciplina "ratione temporis" applicabile.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5215 del 07/03/2007