Procedimento civile - domanda giudiziale - riconvenzionale – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 27564 del 20/12/2011

Ammissibilità - Condizioni - Identità del titolo - Necessità - Esclusione - Limiti - Collegamento obiettivo fra le contrapposte pretese - Sufficienza - Fattispecie. 

La relazione tra domanda principale e domanda riconvenzionale, ai fini dell'ammissibilità di quest'ultima, non va intesa in senso restrittivo, nel senso che entrambe debbano dipendere da un unico ed identico titolo, essendo sufficiente che fra le contrapposte pretese sia ravvisabile un collegamento obiettivo, tale da rendere consigliabile ed opportuna la celebrazione del "simultaneus processus", a fini di economia processuale ed in applicazione del principio del giusto processo di cui all'art. 111, primo comma, Cost. (Fattispecie relativa a domanda principale di rilascio per finita locazione e domanda riconvenzionale di accertamento dell'avvenuta conclusione di contratto di compravendita dell'immobile locato, in conseguenza dell'accettazione di proposta contenuta in un patto d'opzione).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 27564 del 20/12/2011