Procedimento civile - domanda giudiziale - nuova domanda - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22754 del 04/10/2013

Opposizione a decreto ingiuntivo - Domanda riconvenzionale dell'opposto - Ammissibilità - Limiti - "Reconventio reconventionis" - Condizioni - Introduzione nella comparsa di risposta - Necessità. 

Nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione, potendo a tale principio derogarsi solo quando, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, la parte opposta si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione di una "reconventio reconventionis", che però, per non essere tardiva, può essere introdotta solo nella domanda di risposta e non nel corso del giudizio di primo grado.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22754 del 04/10/2013