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Procedimento civile - ausiliari del giudice - liquidazione del compenso – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4373 del 04/03/2015

Istanza di liquidazione - Art. 71 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Termine di decadenza - Natura sostanziale - Conseguenze - Domanda autonoma di riconoscimento del compenso - Preclusione.

In tema di spese di giustizia, il diritto al pagamento delle spettanze dell'ausiliario del magistrato va esercitato mediante istanza di liquidazione da formularsi nel termine di cento giorni dal compimento delle operazioni previsto, a pena di decadenza sostanziale, dall'art. 71 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sicché, verificatasi detta decadenza, è preclusa all'ausiliario la proposizione di una domanda di riconoscimento del compenso, tanto nelle forme del processo civile ordinario quanto nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4373 del 04/03/2015