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Notificazione - Istanza di fallimento - Notificazione effettuata da Avvocato a mezzo PEC - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 5652 del 26/02/2019

Procedimento civile - notificazione - Istanza di fallimento - Notificazione effettuata da Avvocato a mezzo PEC - Puntualizzazione della nozione di “pubblici elenchi” ai fini della notifica a mezzo PEC - Disposta mediante l’art. 16 ter del d.l. n. 197 del 2002 - Notifica effettuata in data precedente all’entrata in vigore - Ricezione dell’atto all’indirizzo comunicato dalla società al registro delle imprese - Validità ed efficacia - Fondamento.

Non è affetta da nullità la notificazione dell'istanza di fallimento, eseguita da un avvocato e recapitata presso l'indirizzo PEC della società destinataria comunicato al registro delle imprese, trattandosi di registro tenuto da una pubblica autorità per ragioni di pubblico interesse, e pertanto dotato di un indirizzario rientrante nella nozione di "pubblico elenco" di cui all'art. 3, comma 3 bis, della legge n. 53 del 1994, sebbene la notifica fosse stata effettuata prima che l'art. 16 ter del d.l. n. 179, conv. con modif. con legge n. 221 del 2013, provvedesse alla puntualizzazione della nozione di "pubblici elenchi".

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 5652 del 26/02/2019

Notificazione effettuata da Avvocato a mezzo PEC