Procedimento civile - notificazione - presso il domiciliatario – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6781 del 07/04/2016

Parte difesa da due procuratori, di cui uno solo domiciliatario - Morte del procuratore domiciliatario - Notifica - Impossibilità - Ulteriore notifica al secondo procuratore, non avente studio nel territorio del Comune ove ha sede l'autorità giudiziaria, presso la cancelleria - Validità - Termine breve per l'impugnazione - Decorrenza.

Qualora la parte abbia nominato due difensori, con poteri anche disgiunti, la morte del procuratore domiciliatario comporta automaticamente l'inefficacia dell'elezione di domicilio, con la conseguenza che la notifica degli atti non può più avvenire, secondo il disposto dell'art. 141, comma 4, c.p.c., presso lo studio del medesimo; è valida, invece, l'ulteriore notifica compiuta al procuratore rimasto in vita, ai sensi degli artt. 170 e 285 c.p.c., presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata, qualora detto difensore, non appartenente al foro del luogo ove ha sede l'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza, non abbia eletto domicilio nel territorio di detto Comune, con la conseguenza che dalla data di tale notifica decorre il termine breve per proporre impugnazione.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6781 del 07/04/2016