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Notificazione - nel corso del procedimento – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24373 del 01/12/2010

Esecuzione di tutte le notificazioni e le comunicazioni al procuratore costituito - Necessità - Atto non ricevuto personalmente dal procuratore - Esecuzione al domicilio eletto - Obbligatorietà.

Dopo la costituzione in giudizio, il procuratore costituito è, ai sensi dell'art. 170 cod. proc. civ. (richiamato anche dall'art. 285 dello stesso codice, per la notificazione delle sentenze), destinatario di tutte le notificazioni e comunicazioni, con la conseguenza che queste, quando l'atto non sia ricevuto personalmente dal procuratore, ovunque reperito, possono essere eseguite solo nel domicilio da lui eletto.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24373 del 01/12/2010