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Notificazione - a mezzo posta – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 9493 del 22/04/2009

Relata di notifica - Mancanza - Effetti - Inesistenza della notifica - Esclusione - Mera irregolarità - Configurabilità - Fondamento.

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, la mancata apposizione della relata di notifica sull'originale o sulla copia consegnata al destinatario, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 890 del 1982 - comporta, non l'inesistenza, ma la mera irregolarità della notificazione, atteso che la fase essenziale del procedimento notificatorio è costituita dall'attività dell'agente postale, mentre quella dell'ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notifica) ha il solo scopo di fornire al richiedente la notifica la prova dell'avvenuta spedizione e l'indicazione dell'ufficio postale al quale è stato consegnato il plico; conseguentemente, qualora sia allegato l'avviso di ricevimento ritualmente completato, l'omessa apposizione della relata integra un semplice vizio, che non può essere fatto valere dal destinatario, non essendo tale adempimento previsto nel suo interesse.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 9493 del 22/04/2009