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Notificazione eseguita ai sensi della legge n. 53 del 1994 dall'avvocato domiciliatario su delega del difensore munito di procura – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 5096 del 28/02/2013

Conseguenze - Nullità della notificazione - Sanatoria "ex tunc" - Configurabilità - Fondamento.

La notificazione eseguita, ai sensi degli artt. 1 e segg. della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dall'avvocato domiciliatario su delega del difensore munito di procura alle liti, è affetta non da inesistenza, bensì da nullità rilevabile d'ufficio e sanabile "ex tunc" per effetto della sua rinnovazione, disposta a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. o attuata spontaneamente dalla parte, trattandosi di vizio di forma del procedimento notificatorio attinente alla sola fase di adempimento materiale della delega affidata al domiciliatario, atteso che l'istanza di notifica proviene comunque da chi ha il legittimo "ius postulandi".

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 5096 del 28/02/2013