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notificazione - dell'atto di impugnazione Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26044 del 29/11/2005

Elezione di domicilio contenuta nella procura riferita al giudizio di primo grado - Successiva contumacia della parte in appello - Ricorso per cassazione - Effettuazione della notificazione presso la parte personalmente - Legittimità.

Quando la parte si sia costituita nel giudizio di primo grado conferendo procura al suo difensore con relativa elezione di domicilio non espressamente riferibile a tutti i gradi del processo e la stessa parte sia poi rimasta contumace nel grado di appello, legittimamente la notifica del successivo ricorso per cassazione non viene eseguita nel domicilio eletto per il giudizio di primo grado, con conseguente ritualità della sua effettuazione presso la parte personalmente.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26044 del 29/11/2005