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Procedimento civile - notificazione - a mezzo posta – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 6217 del 23/03/2005

Persone non residenti o non domiciliate nella circoscrizione territoriale dell'ufficiale giudiziario - Riferimento dell'atto ad un procedimento di competenza del giudice dell'ufficio giudiziario proprio dell'ufficiale notificante - Necessità.

Ai sensi degli artt. 106 e 107 d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, l'ufficiale giudiziario è competente a notificare, per mezzo del servizio postale, atti del suo ministero a persone residenti, dimoranti o domiciliate nella sua circoscrizione territoriale, mentre può procedere a notifiche nei confronti di soggetti residenti altrove solo se l'atto si riferisce ad un procedimento che sia o possa essere di competenza del giudice al quale il notificante è addetto.

Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 6217 del 23/03/2005