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Procedimento civile - notificazione - a militare – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19655 del 07/10/2005

Militare in attività di servizio - Modalità - Omessa consegna a mani proprie - Adempimento conseguente - Necessità di consegna della copia dell'atto al P.M. ai fini della sua validità - Sussistenza - Fondamento - Omissione - Conseguenze - Nullità della notificazione.

Quando la notificazione al destinatario militare in attività di servizio non è eseguita a mani proprie, è necessario, ai sensi dell'art. 146 cod. proc. civ., che si proceda alla consegna di una copia dell'atto al P.M. che ne cura l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 49 disp. att. cod. proc. civ. . Il difetto di tale adempimento comporta la nullità della notificazione, essendo lo stesso posto a tutela del destinatario in considerazione degli imprevedibili, improvvisi e frequenti spostamenti a cui possono essere soggetti gli appartenenti ai corpi militari, le cui destinazioni debbono, talvolta, essere mantenute segrete per motivi di sicurezza riconducibili alla più efficiente realizzazione dei compiti loro attribuiti.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19655 del 07/10/2005