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Procedimento civile - notificazione - a mezzo posta – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11942 del 22/05/2006

Avviso di ricevimento sottoscritto dall'agente postale - Mancanza della sottoscrizione del consegnatario - Natura dell'attività dell'agente postale - Prova della consegna del plico - Ammissibilità - Limiti e condizioni - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Fattispecie.

In tema di notificazioni a mezzo posta, allorquando, come nella specie, l'avviso di ricevimento sia debitamente sottoscritto dall'addetto al recapito, e contenga, nel rigo pur non immediatamente precedente la dizione a stampa "firma del destinatario o della persona delegata", l'annotazione (a penna e in stampatello) "figlio convivente" del destinatario, senza la sottoscrizione del consegnatario medesimo, deve farsi riferimento alla norma dell'articolo 7, penultimo ed ultimo comma, della legge 20 novembre 1982 n.890 (notificazioni di atti a mezzo posta), secondo cui l'avviso di ricevimento è sottoscritto dalla persona alla quale è consegnato il piego e nel caso in cui il consegnatario non sappia firmare o ne sia impossibilitato, l'agente postale ne fa menzione. (Nella specie la S.C. ha quindi affermato che la notificazione era nulla per mancata sottoscrizione da parte del consegnatario, ma che tale nullità era rimasta sanata, ai sensi dell'articolo 156, ultimo comma, cod. proc. civ., dalla comparizione personale della parte destinataria nella prima udienza di comparizione che, seppure non seguita dalla formale costituzione in giudizio del medesimo, dimostrava che l'atto aveva raggiunto il suo scopo).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11942 del 22/05/2006