notificazione - a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16382 del 24/07/2007

Trasferimento all'estero del destinatario - Nomina di procuratore generale - Registrazione dell'atto pubblico - Integrazione della conoscenza o conoscibilità da parte del richiedente la notifica - Non sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16382 del 24/07/2007

In tema di notifica tentata, presso il luogo dell'ultima residenza anagrafica, al destinatario sconosciuto il quale risulti trasferito all'estero, non osta all'applicazione del procedimento di cui all'art.143 cod. proc. civ. la circostanza della nomina di un P.G. ai sensi dell'art.77 cod. proc. civ., essendo sufficiente la non conoscenza o quantomeno la non conoscibilità della sua esistenza, usando l'ordinaria diligenza, da parte di chi richiede la notifica. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto che, se anche la norma di chiusura del sistema delle notificazioni di cui all'art.143 cod. proc. civ. non si riferisce espressamente alla notorietà dell'esistenza del P.G., tale requisito vi appare presupposto, in quanto tutti gli istituti in materia fanno riferimento alla conoscenza o conoscibilità dei dati necessari relativi al destinatario; così, in difetto di altri mezzi idonei e di prove che l'attore ne avesse comunque conoscenza, anche l'avvenuta registrazione della procura, rilasciata per atto pubblico,non integra di per sé la predetta conoscibilità, difettando nella registrazione degli atti, attuata ex d.P.R. 26 aprile 1986,n.13, una funzione di pubblicità nei confronti dei terzi).

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16382 del 24/07/2007