notificazione - a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7964 del 27/03/2008

Disciplina ex art. 143 cod. proc. civ. - Presupposti di applicabilità - Sufficienza della mera ignoranza del luogo di trasferimento - Esclusione - Indagini - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7964 del 27/03/2008

In tema di notificazione alle persone irreperibili, può procedersi alla notifica ex art. 143 cod. proc. civ. quando, sul piano soggettivo, la ignoranza di chi la chiede all'ufficiale giudiziario circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto sia incolpevole e, sul piano oggettivo, se siano provate le indagini compiute da chi ha domandato la notificazione, non fondate solo sulle risultanze anagrafiche, ma estese ad accertamenti ed informazioni sul reale avvenuto trasferimento di detto destinatario in luogo sconosciuto ovvero su quale sia questo, dopo l'inutile tentativo dell'ufficiale giudiziario di eseguire la notifica all'indirizzo indicato; per accertare la validità di detta notifica, non può prescindersi dai concreti rapporti tra le parti della vicenda controversa, dai quali di regola possono rilevarsi i requisiti soggettivi ed oggettivi che giustificano tale tipo di notificazione.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7964 del 27/03/2008