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notificazione - alla residenza, dimora, domicilio – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 15938 del 13/06/2008

Determinazione del luogo di residenza o dimora - Luogo della dimora di fatto abituale - Rilevanza esclusiva - Risultanze anagrafiche - Mero valore presuntivo - Dichiarazione e comportamento del consegnatario dell'atto - Carattere prevalente su dette risultanze - Conseguenze - Prova dell'inesistenza del rapporto di convivenza del destinatario con il consegnatario - Onere del primo - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 15938 del 13/06/2008

Ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora della persona destinataria della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove essa dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo circa il luogo di residenza e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del giudice di merito. In particolare, la prevalenza, sulle risultanze anagrafiche, della dichiarazione e del comportamento del consegnatario della copia dell'atto comporta a carico del destinatario l'onere della prova - non desumibile dalla certificazione anagrafica della sua residenza in luogo diverso da quello in cui è avvenuta la consegna - dell'inesistenza del suo rapporto di convivenza (attestato dal pubblico ufficiale notificante) con il consegnatario. (Nella specie, il S.C. ha censurato la pronuncia di merito che, nel dichiarare la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento, aveva omesso di spiegare in base a quali elementi, esclusa la semplice certificazione anagrafica, doveva ritenersi errata l'annotazione dell'ufficiale postale secondo la quale nell'abitazione in cui era stata rinvenuta la madre del contribuente dimorava anche, di fatto, il contribuente destinatario della notifica).

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 15938 del 13/06/2008