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notificazione - alla residenza, dimora, domicilio – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 23368 del 30/10/2006

Notificazione "a persona di famiglia" - Rapporto di convivenza - Necessità - Esclusione - Vincolo di parentela o di affinità - Sufficienza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 23368 del 30/10/2006

In tema di notificazioni, la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139 cod. proc. civ., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, all'uopo, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso; resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 23368 del 30/10/2006