notificazione - alle persone giuridiche – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 1711 del 26/01/2007

Società- Elezione di domicilio - Notificazione presso la sede legale - Esclusione - Notificazione presso il domicilio eletto - Necessità - Assenza del domiciliatario - Notifica ex art. 139 cod. proc. civ. - Ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 1711 del 26/01/2007

Nel caso in cui il legale rappresentante di una società abbia, nella qualità, eletto domicilio in relazione ad un determinato processo, le notificazioni devono essere effettuate presso il domicilio eletto, non già presso la sede legale della società, e trova altresì applicazione l'art. 139 cod. proc. civ., nel senso che, ove il domiciliatario non sia rinvenuto nella casa o nell'ufficio indicati nella elezione di domicilio, l'ufficiale giudiziario può consegnare la copia dell'atto a persona addetta alla casa o all'ufficio e, in mancanza, al portiere.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 1711 del 26/01/2007