notificazione dell'atto di impugnazione - interruzione del processo - perdita della capacità processuale di una delle parti. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15724 del 27/07/2015

Ultrattività del mandato alla lite - Cancellazione di società dal registro delle imprese dopo la sentenza d'appello, in pendenza del termine ex art. 327 c.p.c. - Applicabilità - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15724 del 27/07/2015

Il principio dell'ultrattività del mandato alla lite, per cui il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato, si applica anche quando, avvenuta la cancellazione della società dal registro delle imprese successivamente alla emissione della sentenza d'appello e in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione, non ne sia possibile, per tale ragione, la sua declaratoria, né il procuratore della società estinta abbia inteso notificare l'evento stesso alla controparte, sicché quest'ultima, legittimamente, può notificare alla società, pur cancellata ed estinta, il ricorso per cassazione presso il domicilio del suddetto difensore.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15724 del 27/07/2015