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procedimento civile‭ ‬-‭ ‬notificazione‭ ‬-‭ ‬a persona irreperibile‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬26864‭ ‬del‭ ‬18/12/2014‭

Adempimenti prescritti dall'art.‭ ‬140‭ ‬cod.‭ ‬Proc.‭ ‬Civ.‭ ‬-‭ ‬Avviso di ricevimento della raccomandata informativa‭ ‬-‭ ‬Applicabilità della legge n.‭ ‬890‭ ‬del‭ ‬1982‭ ‬-‭ ‬Esclusione‭ ‬-‭ ‬Applicabilità del solo regolamento postale d.m.‭ ‬9‭ ‬aprile‭ ‬2011‭ ‬-‭ ‬Fattispecie.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬26864‭ ‬del‭ ‬18/12/2014‭


In tema di notificazione ai sensi dell'art.‭ ‬140‭ ‬cod.‭ ‬Proc.‭ ‬Civ.,‭ ‬la raccomandata cosiddetta informativa,‭ ‬poiché non tiene luogo dell'atto da notificare,‭ ‬ma contiene la semplice‭ "‬notizia‭" ‬del deposito dell'atto stesso nella casa comunale,‭ ‬non‭ ‬è soggetta alle disposizioni di cui alla legge‭ ‬20‭ ‬novembre‭ ‬1982,‭ ‬n.‭ ‬890,‭ ‬sicché occorre per la stessa rispettare solo quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria.‭ (‬Nell'enunciare l'anzidetto principio la S.C.,‭ ‬ha escluso che la mancata specificazione,‭ ‬sull'avviso di ricevimento,‭ ‬della qualità del consegnatario e della situazione di convivenza o meno con il destinatario determinasse la nullità della notificazione‭)‬.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬26864‭ ‬del‭ ‬18/12/2014‭