acque - competenza e giurisdizione - in genere - Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche - Cass. n. 9534/2013

Giurisdizione - Ambito - Delimitazione rispetto a quella del Tribunale Regionale delle Acque e del complesso TAR-Consiglio di Stato - Individuazione - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 9534 del 19/04/2013

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 9534 del 19/04/2013

 

La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, come delimitata dall'art. 143 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, si contrappone, da un lato, a quella del Tribunale Regionale delle Acque, che è organo (in primo grado) specializzato della giurisdizione ordinaria, cui l'art. 140 del medesimo r.d. attribuisce, tra l'altro, le controversie in cui si discuta, in via diretta, di diritti correlati alle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche; dall'altro, alla giurisdizione del complesso TAR-Consiglio di Stato, comprensiva di tutte le controversie, concernenti atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque pubbliche, in cui rileva esclusivamente l'interesse al rispetto delle norme di legge nelle procedure amministrative volte all'affidamento di concessioni o di appalti di opere relative a tali acque. (Nella specie, la S.C. ha ricondotto alla giurisdizione del T.S.A.P. la domanda risarcitoria proposta in danno della Provincia ricorrente e fondata sul suo preteso mancato esercizio di poteri pubblicistici sanzionatori ed inibitori asseritamente riconosciutile, ed a quella del Tribunale Regionale delle Acque l'analoga istanza formulata nei confronti della società controricorrente per la lesione del diritto soggettivo alla libertà di iniziativa economica lamentato dalle società attrici per effetto di una affermata condotta abusiva della prima).

La giurisdizione di legittimità del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi dell'art. 143 del r.d. n. 1775 del 1933, non è limitata ai soli giudizi impugnatori, ma si estende a quelli di accertamento e risarcitori, rientrando nella tutela giurisdizionale intesa a far valere la responsabilità della P.A. per attività provvedimentale illegittima, sia l'azione con cui il privato chieda l'annullamento del provvedimento illegittimo, sia l'azione con cui invochi il risarcimento del danno, in forma specifica e per equivalente, con la conseguenza che al suddetto giudice può essere chiesta la tutela demolitoria e, insieme o successivamente, la tutela risarcitoria completiva, ma anche la sola tutela risarcitoria, senza che la parte debba in tal caso osservare il termine di decadenza pertinente all'azione di annullamento.

Deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario specializzato (Tribunale Regionale delle Acque) quanto alla domanda risarcitoria proposta, nei confronti di una società per azioni a totale partecipazione pubblica, per la lesione del diritto soggettivo alla libertà di iniziativa economica derivato alla società istante da un comportamento asseritamente abusivo (nella specie, escavazione di un pozzo, senza permesso di costruire, né concessione di derivazione di acqua pubblica ed in violazione della fascia di rispetto) della prima, atteso che, da un lato, l'art. 103 Cost. non consente di ritenere che il giudice amministrativo possa conoscere di controversie di cui non sia parte una P.A., o soggetti ad essa equiparati, non ostando a ciò la eventuale chiamata in causa, a fini di manleva, di un ente pubblico, e, dall'altro, che la totale partecipazione pubblica caratterizzante la società danneggiante non ne muta la sua natura di soggetto di diritto privato, essendo il rapporto tra la stessa e l'ente pubblico di assoluta autonomia, a quest'ultimo non essendo consentito incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo e sull'attività della prima mediante l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, ma solo avvalendosi degli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei membri di nomina dell'ente presenti negli organi della società.

 

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