Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo Consiglio di Stato sentenza n 1364 del 2007

|   aggiornamento 27/05/07   |

Giudice competente - Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di definizione transattiva intervenuta tra l'Amministrazione committente e la società aggiudicataria per la definizione del contenzioso scaturito dall'esecuzione dell'appalto in quanto, la questione nn afferisca alla fase di esecuzione del contratto di appalto (conclusasi con il collaudo) ma piu' propriamente riguarda la legittimita' dei provvedimenti con cui sia stata approvata o annullata la transazione (Consiglio di Stato sentenza n 1364 del 2007)

La sentenza del Tar Lazio (Tar Lazio sentenza n. 40 del 2006)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEZIONE III

   Anno   2005

composto dai Magistrati:

Stefano    BACCARINI   - PRESIDENTE

Antonio    VINCIGUERRA - CONSIGLIERE rel.est.

Alessandro TOMASSETTI  - PRIMO REFERENDARIO

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 3735/2005 R.G. proposto da Impresa A.I.A. Costruzioni s.p.a., in persona del suo rappresentante legale, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Vittorio Biagetti, ed elettivamente domiciliata in Roma, via Antonio Bertoloni - 35;

c o n t r o

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge;

e nei confronti di

Ente autonomo acquedotti siciliani, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

del decreto in data 6.12.2004 del Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia – Direzione generale per l'edilizia statale e per gli interventi speciali, con il quale è stato annullato il decreto, in data 22.6.2004, di approvazione della transazione stipulata il 24.5.2004 per la definizione della controversia insorta in relazione a lavori appaltati alla società ricorrente;

Visto il ricorso con gli atti e documenti allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti e gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 26.10.2005, con designazione del Consigliere dott. Antonio Vinciguerra relatore della causa, i procuratori delle parti comparsi come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

L'atto impugnato dispone, a seguito di rilievo della Corte dei Conti, l'annullamento del provvedimento che recepisce la transazione intervenuta tra l'Impresa A.I.A. Costruzioni, quale capofila di raggruppamento temporaneo tra imprese, e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a soluzione di una controversia giudiziale sorta nella fase di esecuzione dell'appalto per la realizzazione di un impianto di dissalazione di acqua marina.

L'Amministrazione si è costituita in giudizio.

La questione afferisce alla fase di esecuzione del contratto di appalto e pertanto non può essere inclusa tra quelle conoscibili dal giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 33 comma 2 lett. d) (già lett. e) del D.Lgs. n. 80/1998.

E' infatti evidente come il Legislatore, utilizzando l'espressione "controversie aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti..." abbia voluto tenere ben distinta la fase, più strettamente legata alla procedura di evidenza pubblica, dell'affidamento dell'appalto dalla successiva fase dell'esecuzione, di natura tipicamente privatistica, che presuppone un rapporto in essere e l'esistenza di soli diritti soggettivi, relativamente ai quali però, secondo il dettato legislativo, non si estende la cognizione in sede esclusiva del giudice amministrativo.

Il quadro delineato, che induce chiaramente ad indirizzare la controversia de qua, riguardante la fase esecutiva del contratto, verso gli spazi di sovranità della giurisdizione del giudice ordinario, non viene incrinato neppure collocandosi nello stretto angolo visuale della forma del provvedimento gravato, di cui viene declamata la natura autoritativa.

Va anzitutto ribadito che l'atto amministrativo contestato aveva di fronte un rapporto contrattuale in essere, dal quale originavano esclusivamente diritti soggettivi, e non muoveva da una posizione di supremazia speciale, agendo invece in un contesto di pariteticità.

In altri termini, l'atto impugnato nulla di più ha imposto alle parti che l'esecuzione del rapporto contrattuale già in vigore, la cui vigenza non è stata mai messa realmente in discussione.

La parte privata, titolare nella fase de qua di soli diritti soggettivi, non è stata pertanto chiamata a preoccuparsi del corretto esercizio di un potere autoritativo (esterno) dell'Amministrazione, originante da una posizione di supremazia.

Alla stregua delle considerazioni riportate il gravame non può trovare sbocco nella giurisdizione del T.A.R. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese di lite possono essere compensate tra le parti.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Compensa interamente tra le parti le spese e gli onorari di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26.10.2005.

 

Stefano Baccarini   PRESIDENTE

 

Antonio Vinciguerra    CONSIGLIERE est.

Depositata in Segreteria in data

Il Segretario