Mandato elettorale - consiglieri comunali - espletamento del loro mandato elettorale

I consiglieri comunali possono accedere a tutti gli atti (pure di tipo contabile) la cui conoscenza si riveli utile (art. 43, d.lgs. n. 267/2000) per un migliore espletamento del loro mandato elettorale (cfr. C.S., sezione V, dec. n. 5264/2007 e dec. n. 5020/2007), per cui, nel loro caso, il titolo all’accesso si configura come corredato da un’ulteriore connotazione rispetto a quello riconosciuto alla generalità dei cittadini, potendo esso legittimamente sostenersi sull’esigenza di assumere anche solo semplici informazioni non contenute in formali documenti o di natura riservata (fermo restando il vincolo del segreto al quale sono tenuti i consiglieri comunali) Consiglio di Stato sentenza n.. 5058 del 19 aprile 2011 2011

Consiglio di Stato sentenza n.. 5058 del 19 aprile 2011 2011

FATTO

A) - Caterina Gi.., consigliere di minoranza presso il comune di Sammichele di Bari, in data 23 aprile 2010 proponeva istanza per avere copia della password di accesso al sistema informatico dell’ente locale concernente il programma di contabilità, impugnando poi, dinanzi al T.a.r. di Bari, il silenzio-rigetto formatosi su detta domanda per l’inutile decorso dei trenta giorni, per violazione degli artt. 2, 3 e 25, legge n. 241/1990, dell’art. 43, d.lgs. n. 267/2000, e dell’art. 17, statuto comunale, in assenza di un preciso provvedimento negativo esplicito ed in rapporto allo svolgimento più corretto del mandato amministrativo (non escludente il controllo contabile) ricevuto dagli elettori (cfr. C.S., sezione V, dec. n. 5264/2007, dec. n. 5020/2007 e dec. n. 4471/2005), nei cui confronti il diritto di accesso - garantito dal vincolo del segreto - si configurerebbe in termini diversi da quello operante per la generalità dei cittadini.

B) - Il Comune intimato si costituiva in giudizio e resisteva al ricorso, circa il quale i primi giudici disattendevano la preliminare eccezione d’inammissibilità per l’omessa impugnativa di un pregresso diniego, sollevata dall’ente locale, argomentando circa la novità e la specificità della successiva richiesta rimasta inevasa, mentre nel merito essi respingevano il ricorso (con spese ed onorari a carico della Gi..), considerando consentita l’integrazione motivazionale postuma del discusso diniego in materia di accesso, ritenuto non invocabile ai fini di sola lettura (cfr. C.S., sezione V, dec. n. 2966/2004), contrariamente a quanto direttamente appreso dall’interessata appellante, che riproponeva le stesse censure già dedotte in prima istanza (aggiungendovi una doglianza per la condanna alle spese subìta e ritenuta ingiusta) e deduceva l’errore di giudizio commesso nella gravata pronuncia, previo interpello dell’impresa autrice del programma informatico-contabile usato dal Comune di Sammichele di Bari, senza alcun pericolo d’indebita quanto occultata alterazione dei dati eventualmente riscontrati da chi vi acceda, fermo restando l’ingiusto accollo delle spese processuali a carico di chi attendeva semplicemente una risposta motivata, in base alla quale magari poter anche evitare l’iniziativa giurisdizionale.

C) - In realtà, l’ente non si sarebbe dotato di un sistema informatico articolato in diversi livelli operativi corrispondenti a differenziati profili di accesso, donde l’inaccoglibilità della domanda di accesso diretto ed anticipato al programma comunale informatico-contabile, per esigenze di garanzia di operatività del sistema, controbilanciate dalla possibilità di accessi successivi a dati e documenti contabili già formati.

L’ente intimato si costituiva in giudizio ed eccepiva l’impossibilità di evadere le numerosissime richieste di accesso (spesso meramente emulative), in pochi mesi formulate dalla Gi.. senza alcuna considerazione per le limitate risorse operative comunali e l’esigenza di non appesantirne eccessivamente la funzionalità, in relazione ad un sistema informatico adoperabile solo per necessità operative e non semplicemente informative, nonché privo di un (benché applicabile - per quanto non agevolmente - ma non applicato) profilo di sola lettura, contrariamente alle sommarie informazioni (tardivamente dedotte a titolo di censura d’appello), asseritamente ottenute dalla ditta interpellata.

La parte appellante, con memoria, replicava alle prospettate eccezioni comunali, dopo di che la vertenza passava in decisione.

DIRITTO

I) – L’appello è fondato e va accolto (con decisione in forma semplificata, ex art. 116 n. 4, c.p.a.-d.lgs. n. 104/2010), non potendosi condividere le argomentazioni dell’impugnata sentenza, poiché ogni procedimento avviato ad istanza di parte deve concludersi con un provvedimento esplicito adottato nei termini di legge (art. 2, legge n. 241/1990), per cui, ove la p.a. rimanga inerte, avverso il suo silenzio si potranno proporre le stesse doglianze deducibili contro l’atto che avrebbe dovuto essere emanato.

Tanto premesso, i consiglieri comunali possono accedere a tutti gli atti (pure di tipo contabile) la cui conoscenza si riveli utile (art. 43, d.lgs. n. 267/2000) per un migliore espletamento del loro mandato elettorale (cfr. C.S., sezione V, dec. n. 5264/2007 e dec. n. 5020/2007), per cui, nel loro caso, il titolo all’accesso si configura come corredato da un’ulteriore connotazione rispetto a quello riconosciuto alla generalità dei cittadini, potendo esso legittimamente sostenersi sull’esigenza di assumere anche solo semplici informazioni non contenute in formali documenti o di natura riservata (fermo restando il vincolo del segreto al quale sono tenuti i consiglieri comunali), nel rispetto dell’orientamento condivisibilmente seguito dalla Commissione per l’accesso incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (v. risoluzioni 3 febbraio 2009 e 16 marzo 2010).

II) - E tanto deve dirsi pure per l’ottenimento di una password mediante la quale accedere alla visione di un programma di contabilità: vantaggioso sistema che permette di non aggravare l’ordinaria attività amministrativa e che, nella specie, avrebbe potuto trarre giovamento dall’esperito e fruttuoso tentativo della Gi.. di ottenere dal competente centro assistenza clienti dell’A.P. System ogni informazione utile per poter configurare la semplice procedura necessaria per esercitare il discusso accesso in sola lettura (come desiderato dall’originaria ricorrente ed attuale appellante), sanzionato anche penalmente per il caso di eventuali tentativi truffaldini di manomissione dei dati.

Al che deve aggiungersi che il documento c’è (approvato ed esistente, sebbene caducato per omessa pubblicazione) e non viene meno per il fatto che sia di carattere informatico, come tale rientrante nell’ampia nozione di “documento”, nel senso più ampio del termine, senza eccezioni.

Conclusivamente, l’appello va accolto, con riforma dell’impugnata sentenza, accoglimento del ricorso di prima istanza e riconoscimento dell’esistenza del titolo all’accesso, con le modalità di cui al dispositivo, a spese ed onorari del doppio grado di giudizio interamente compensati fra le parti ivi costituite, tenuto anche conto delle alterne vicende processuali.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione V, accoglie l’appello n. 1136/2011, riforma l’impugnata sentenza, accoglie il ricorso di prima istanza ed ordina al Comune di Sammichele di Bari di consentire l’accesso entro giorni trenta (decorrenti dall’avvenuta notificazione o comunicazione della presente decisione), mediante esibizione della richiesta password, a spese ed onorari del doppio grado di giudizio interamente compensati tra le parti ivi costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2011, con l'intervento dei giudici:

 

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