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Patrimonio dello stato e degli enti pubblici - indisponibile - per destinazione – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12023 del 01/07/2004

Beni espropriati per la realizzazione di opera pubblica - Destinazione effettiva del bene al fine specifico - Necessità - Durata dei lavori necessari alla costruzione - Condizione di indisponibilità - Sussistenza - Limiti.

Le aree espropriate al fine della costruzione di opera pubblica o comunque della destinazione a servizio pubblico, entrano a far parte del patrimonio dell'ente espropriante, con vincolo di indisponibilità che ne preclude il possesso ad "usucapionem", anche anteriormente al completamento dell'opera, ma non oltre la scadenza del termine per il compimento dei lavori necessari, come previsto dall'atto in cui è ravvisabile la dichiarazione di pubblica utilità.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12023 del 01/07/2004