Pubblici dipendenti - procedimento disciplinare Consiglio di Stato , sez. VI, decisione 30.10.2006 n. 6448

Pubblico dipendente procedimento disciplinare conseguente asentenza penale di patteggiamento - l’art. 9, comma 2, della legge n. 19/1990, al pari delle norme settoriali che prevedono analoghi termini perentori (nella specie l’art.9 del d.,P.R. 737/1981),

|   aggiornamento 14/05/07   |

Pubblico dipendente procedimento disciplinare conseguente a sentenza penale di patteggiamento - l’art. 9, comma 2, della legge n. 19/1990, al pari delle norme settoriali che prevedono analoghi termini perentori (nella specie l’art. 9 del d.,P.R. 737/1981), non trova applicazione quando il procedimento disciplinare è instaurato a seguito di una sentenza che applica la pena su richiesta delle parti ex art. 444 C.p.p (Consiglio di Stato , sez. VI, decisione 30.10.2006 n. 6448)

Consiglio di Stato , sez. VI, decisione 30.10.2006 n. 6448

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno accolto il ricorso proposto da C. S., agente della Polizia di Stato, avverso il decreto del Capo della Polizia emesso in data 18 luglio 2000, con il quale ne è stata disposta la destituzione dal servizio ai sensi dell’art. 7, nn. 1 e 2, del d.P.R. n. 737/1981.

I Primi Giudici hanno reputato fondato ed assorbente il motivo di ricorso con il quale l’odierno appellato aveva denunciato la violazione dell’art. 9 della legge 7 febbraio 1990 n. 19 laddove si stabiliscono i termini perentori per l’avvio (centottanta giorni) e la conclusione (novanta giorni) del procedimento disciplinare a seguito della definizione del previo giudizio penale.

Nella specie, a fronte di un giudizio penale definito con sentenza di applicazione di pena concordata ex art. 444 c.p.p., pronunciata dal Tribunale di Ravenna e divenuta irrevocabile in data 13.2.1999, il procedimento disciplinare è stato avviato con contestazione degli addebiti notificata il 26.2.2000 ed ha avuto termine con il provvedimento impugnato in prime cure in data 1.7.1990.

L’amministrazione appellante contesta gli argomenti posti a fondamento del decisum di prime cure.

Resiste l’originario ricorrente, che affida al deposito di memoria l’ulteriore illustrazione della propria posizione difensiva,.

All’udienza del 28 aprile 2006 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. Il Collegio reputa fondate le censure mosse in sede di appello avverso la sentenza gravata.

2.1. La Sezione non ravvisa ragioni da discostarsi al consolidato orientamento del Consiglio (vedi tra tutte le decisioni n. 4 e 6 del 25 gennaio 2000 dell’Adunanza Plenaria) secondo cui l’art. 9, comma 2, della legge n. 19/1990, al pari delle norme settoriali che prevedono analoghi termini perentori (nella specie l’art. 9 del d.,P.R. 737/1981), non trova applicazione quando il procedimento disciplinare è instaurato a seguito di una sentenza che applica la pena su richiesta delle parti ex art. 444 C.p.p., atteso che, in tal caso, per le particolari connotazioni del procedimento penale, non può escludersi, in linea astratta, la necessità di autonomi accertamenti in sede disciplinare, con la conseguente applicabilità della disciplina generale stabilita dal D.P.R. n. 3 del 1957 (cfr. Corte cost. 28 maggio 1999 n. 187).

Detta conclusione, uniformemente ribadita per il termine finale, va estesa anche al termine iniziale del procedimento disciplinare se si considera, per un verso, che il combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 19 dà la stura ad un legame indissolubile tra tali termini in guisa che l’ esclusione dall’ambito di tale previsione dei procedimenti conseguenti a sentenze patteggiate non può che riguardare nel complesso la tempistica normativamente scolpita; e, per altro verso che la stessa ratio della deroga addotta dalla giurisprudenza, che si incentra sulla necessita di un’autonoma delibazione dell’amministrazione a seguito di una sentenza che non contiene un pieno accertamento dei fatti, concerne sia la verifica dei presupposti per la sottoposizione a procedimento disciplinare che la disamina delle risultanze in sede di determinazione disciplinare all’esito dell’iter procedurale.

Se ne deve concludere che, in caso di procedimento disciplinare conseguente a sentenza penale di patteggiamento, l'amministrazione non è vincolata al rispetto dei termini di cui all'art. 9 comma 2 l. 7 febbraio 1990 n. 19, in tema di destituzione del pubblico dipendente in esito a procedimento disciplinare (inizio del procedimento entro centottanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna, conclusione dello stesso nei successivi novanta giorni), bensì dei termini dinamici di cui all'art. 120, comma 1, d.P.R. 10 gennaio 1957 n.3.

2.2. Si deve poi aggiungere, quanto al termine iniziale, che la contestazione degli addebiti è avvenuta in data 10.5.1999, nel rispetto in ogni caso del termine di 180 gg.. La circostanza che gli atti del procedimento disciplinare siano stati oggetto di autotutela con decreto del capo della polizia del 21.12.1999, con salvezza dell’atto di nomina del funzionario istruttore risalente al 3.2.1998, non toglie che, ai fini che qui rilevano, la manifestazione della volontà di sottoporre a procedimento disciplinare sia stata definitivamente ed utilmente posta in essere con il predetto atto originario, in guisa da soddisfare l’esigenza, perseguita dalla previsione del termine di che trattasi, di evitare al soggetto sottoposto al giudizio penale il rischio di essere sine die perseguibile in via disciplinare per i fatti penalmente giudicati.

2.3. L’appello va in definitiva accolto.

Ne deriva l’annullamento della sentenza gravata e la reiezione del ricorso di prime cure.

Giusti motivi depongono per la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) - definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie, annulla la sentenza gravata e respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Roma, addì 28 aprile 2006 dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. VI)