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Partecipazione del cittadino - Funzione e effetto - Azione amministrativa discrezionale Consiglio di Stato, Sezione IV, Sentenza 22 ottobre 2004, n. 6959

Procedimento amministrativo - Partecipazione del cittadino - Funzione e effetto - Azione amministrativa discrezionale - Consiglio di Stato, Sezione IV, Sentenza 22 ottobre 2004, n. 6959

Procedimento amministrativo - Partecipazione del cittadino -   Funzione e effetto - Azione amministrativa discrezionale (Consiglio di Stato , sez. IV, sentenza 22.10.2004 n. 6959) Consiglio di Stato, Sezione IV, Sentenza 22 ottobre 2004, n. 6959

FATTO

Il Comune di Sperlonga, che con delibera di Giunta Municipale n. 180 del 6 novembre 2001 aveva approvato il progetto preliminare per gli la realizzazione dell'"Intervento in loc. Angolo - Area di sosta n. P/15 - Accesso all'arenile n. P/21" (affidando contestualmente la redazione del progetto definitivo ad un professionista scelto con procedimento ad evidenza pubblica), ai fini della legittima attivazione del procedimento espropriativo, con nota del 30 gennaio 2003 inviava la comunicazione di avvio del relativo procedimento, ai sensi degli articoli 16 della legge n. 109 del 1994 e 8 della legge n. 241 del 1990, ai proprietari interessati, tra cui il sig. Gxxxx Sxxxxx, comproprietario dei fondi individuati in catasto al foglio 12, particelle 43, 44, 45, 46, 49, 69, 127, 464, 465, 533, 535 e 536).

Questi, con due separate note, la prima del 10 febbraio 2003 (relativa alla sola particella 43) e la seconda del 12 febbraio 2003 (relativa a tutte le altre particelle) contestava il progetto dell'amministrazione che, senza apportare, a suo avviso, alcun effettivo vantaggio all'interesse pubblico asseritamente perseguito ed anzi, rendendo addirittura pericolosa la circolazione stradale della zona, sacrificava ingiustificatamente l'ultimo lussureggiante giardino settecentesco ancora esistente (viridario) con la relativa noria, insistente sui fondi di sua proprietà.

Con nota prot. 5049 del 2 aprile 2003 il responsabile del procedimento del Comune di Sperlonga svolgeva le proprie motivate controdeduzioni su tutte le osservazioni pervenute dai proprietari interessati e, per quanto riguarda quelle proposte dal sig. Gxxxx Sxxxxx, le riteneva del tutto infondate, in quanto, pur concordando con le esigenze di tutela del viridario, osservava che di esse l'amministrazione comunale aveva tenuto puntualmente conto, escludendo, in particolare, qualsiasi intervento di trasformazione dell'area ad esso relativo e prevedendo interventi di manutenzione per la sua ottimale conservazione.

Conseguentemente la Giunta Municipale di Sperlonga:

a) con la deliberazione n. 47 del 2 aprile 2003 prendeva atto e rigettava, con le motivazioni contenute nella predetta nota prot. 5049 di pari data, tutte le osservazioni;

b) con la delibera n. 48, pure del 2 aprile 2003, approvava il progetto definitivo del predetto "Intervento in loc. Angolo - Area di sosta A/18 ed accesso all'arenile n. P/21", precisando che tale approvazione equivaleva a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori e stabilendo inoltre che le aree necessarie per l'esecuzione dell'intervento sarebbero state reperite con la procedura espropriativa;

c) con la deliberazione n. 49, anch'essa del 2 aprile 2003, stabiliva di procedere alla espropriazione delle aree necessarie all'intervento, fissandone i termini per l'inizio ed il compimento dei lavori e delle operazioni di esproprio e prevedendo altresì l'occupazione di urgenza per acquisire l'immediata disponibilità delle aree stesse;

d) con la deliberazione n. 50, sempre del 2 aprile 2003, stabiliva di ricorrere alla procedura d'urgenza per un periodo massimo di cinque anni dalla data di effettiva immissione nel possesso, designando a tal fine un tecnico comunale per la redazione dello stato di consistenza e prevedendo la notifica ai proprietari interessati della delibera stessa e del relativo avviso per l'immissione nel possesso almeno venti giorni prima del giorno stabilito a tal fine (con la ulteriore precisazione che la delibera in esame avrebbe perso efficacia, qualora l'occupazione non fosse seguita nel termine di tre mesi dalla sua efficacia).

Con nota n. 5829/03 del 15 aprile 2003 l'amministrazione comunale di Sperlonga informava il sig. Gxxxx Sxxxxx di aver rigettato le sue osservazioni e di aver approvato il progetto definitivo dell'opera pubblica da realizzare, con la relativa procedura espropriativa; quindi con successive note prot. 6053/03 (quanto alle particelle 43, 69, 46, 45, 533, 536, 127, 464 e 465) e 6060/03 (quanto alla particella 535), entrambe del 17 aprile 2003, gli notificava la delibera n. 50 del 2 aprile 2003 e l'avviso relativo alle operazioni di immissione in possesso e contestuale redazione dello stato di consistenza.

Il Sig. Gxxxx Sxxxxx, con ricorso giurisdizionale notificato il 16 maggio 2003, chiedeva al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Latina, l'annullamento: a) della determinazione prot. 5829/03 del 15 aprile 2003, con cui gli era stato comunicato che con delibera della Giunta Municipale n. 47 del 2 aprile 2003 erano state respinte le sue osservazioni inerenti alla realizzazione dell'"Intervento in località Angolo - Area di sosta A/15 ed accesso all'arenile P/21"; b) delle note prot. 6053/03 e 6060/03 del 17 aprile 2003 con cui era stata fissata per il giorno 26 maggio 2003 l'operazione per l'immissione nel possesso dei fondi di sua proprietà con redazione del relativo verbale di consistenza; c) della delibera n. 48 del 2 aprile 2003, recante l'approvazione del progetto definitivo dell'intervento da realizzare; d) delle controdeduzioni alle sue osservazioni, contenute nella nota prot. 5049 del 2 aprile 2003.

A sostegno dell'impugnativa formulava quattro ordini di censura, rubricati rispettivamente: il primo, "Violazione e falsa applicazione della legge 241/90 e successive modificazioni da parte della Giunta Municipale in ordine alle osservazioni formulate dal ricorrente il 12.4.2003"; il secondo, "Omessa notificazione ai comproprietari della strada consortile costituita per atto notar Gloriani da Roma del 21.6.1965, reg.to a Roma il 23.6.1965 al n° 15906 nonché ai comproprietari della servitù stradale consortile costituita con atto notar La Cava da Cori del 23.11.1982 reg.to a Latina il 26.11.1983 al n° 1949"; il terzo, "Nullità omessa acquisizione del parere dell'Autorità provinciale della via Flacca in merito al progettato collegamento della nuova strada di accesso al fondo Angolo progettata dal Comune e collocazione di un semaforo per la regolazione del traffico alla intersezione con la strada Flacca" ed il quarto, "Ulteriore ambiguità e contraddittorietà"; con i quali egli riproponeva sostanzialmente le osservazioni svolte nel corso del procedimento amministrativo, lamentandosene l'ingiustificato, erroneo ed inammissibile rigetto, contrario allo stesso principio di partecipazione del cittadino affermato dalla legge n. 241 del 1990.

Si costituiva in giudizio il Comune di Sperlonga, deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza delle censure formulare.

Con decreto presidenziale n. 348 del 16 maggio 2003 veniva provvisoriamente sospesa l'efficacia degli atti impugnati, ma l'adito Tribunale, con la successiva ordinanza n. 422 del 6 giugno 2003, respingeva la domanda cautelare ed il Consiglio di Stato (sez. IV), con l'ordinanza n. 3773 del 28 agosto 2003, respingeva l'appello dell'interessato, essendo nel frattempo intervenuta l'effettiva immissione nel possesso dei beni oggetto di causa.

Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 30 luglio 2003 il sig. Gxxxx Sxxxxx chiedeva, nel frattempo, al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Latina, l'annullamento anche dei successivi avvisi, prot. 10447 e 10449 del 25 giugno 2003, notificatigli il 17 luglio 2003, con cui era stata fissata per il giorno 1° agosto 2003 la nuova data per l'immissione nel possesso dei fondi di sua proprietà.

Avverso tali atti l'interessato spiegava due motivi di censura: con il primo deduceva "carenza assoluta di potere", rilevando innanzitutto che l'immissione in possesso era stata disposta dall'amministrazione comunale di Sperlonga per una data di gran lunga successiva allo scadere del temine entro il quale sussisteva il potere di procedere all'occupazione d'urgenza (tre mesi dall'esecutività della delibera della Giunta Municipale n. 50 del 2 aprile 2003, esecutività maturata il 20 aprile 2003); con il secondo lamentava, poi, "violazione dell'articolo 3, 4° co., legge 3.01.1978, n. 1", osservando che tra la data di notifica dell'avviso impugnata e quella fissata per l'immissione in possesso intercorrevano soltanto quattordici giorni, invece dei venti previsti dalla norma in rubrica.

Il Comune di Sperlonga contestava l'ammissibilità degli spiegati motivi aggiunti e deduceva anche l'infondatezza delle censure con essi articolate.

L'adito Tribunale, dopo aver accolto la domanda cautelare e sospeso quindi gli avvisi impugnati con l'ordinanza del 26 settembre 2003, fissando contestualmente anche l'udienza di discussione del merito per il successivo 31 ottobre 2003, con la sentenza n. 912 del 7 novembre 2003, respinte le eccezioni di inammissibilità dei ricorsi avanzate dal resistente Comune di Sperlonga, respingeva il ricorso principale ed accoglieva il ricorso per motivi aggiunti, ritenendo fondate entrambe le censure prospettate, annullando pertanto gli impugnati avvisi, ma facendo salvi gli ulteriori provvedimenti che l'amministrazione comunale intimata avesse ritenuto di adottare.

Avverso tale statuizione ha proposto appello principale il Comune di Sperlonga con atto notificato il 30 dicembre 2003, lamentandone la assoluta erroneità e chiedendone quindi la riforma alla stregua di sei articolati motivi di gravame.

Con il primo, rubricato "Error in procedendo: Erroneo esame del primo motivo introduttivo, manifestamente inammissibile - Violazione del generale principio della inammissibilità di censure afferenti alla discrezionalità tecnica e amministrativa della Pubblica Amministrazione e riferite al progetto di opera pubblica", è stato rilevato che i primi giudici hanno erroneamente respinto come infondato il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, laddove esso, mirando a contestare scelte di merito dell'amministrazione, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile (come correttamente avvenuto in relazione agli altri motivi del ricorso); ciò senza contare che i rilievi ritenuti infondati dal Tribunale non avevano neppure formato oggetto della censura effettivamente sollevata.

Con il secondo, denunciando "Error in judicando: Erronea delibazione di merito dei motivi aggiunti, in rapporto alla manifesta inammissibilità dei motivi introduttivi", è stato dedotto che i primi giudici hanno erroneamente esaminato il ricorso per motivi aggiunti, laddove esso, essendo manifestamente inammissibile il ricorso principale, doveva essere dichiarato inammissibile per lo stretto vincolo di connessione tra essi esistenti.

Con il terzo, lamentando "Error in procedendo: Erroneo rigetto dell'eccezione di inammissibilità sia del ricorso originario che dei motivi aggiunti, a causa della loro omessa notifica alla Regione Lazio - Vizio evidente della motivazione: manifesta illogicità e perplessità", l'amministrazione comunale di Sperlonga ha evidenziato che, poiché la realizzazione del progetto dell'"Intervento in loc. Angolo - Area di sosta n. P/15 - Accesso all'arenile P/21" costituiva attuazione del Piano per la mobilità e l'accessibilità a supporto della fruizione turistica, oggetto dell'accordo di programma approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale del Lazio n. 642 del 20 settembre 2000, sia il ricorso introduttivo del giudizio, sia il ricorso per motivi aggiunti avrebbe dovuto essere notificato a pena di inammissibilità anche alla Regione, cosa che - invece - non era avvenuto.

Con il quarto motivo, intitolato "Error in judicando: Motivazione erronea ed illogica quanto alla ritenuta fondatezza del primo motivo aggiunto - Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 1 del 1978 - Vizio istruttorio - Omessa applicazione del generale principio di inefficacia degli atti e provvedimenti sospesi dal giudice amministrativo - Omessa considerazione delle pregresse fasi del giudizio e dei provvedimenti cautelari precedentemente emanati, e loro effetti", oltre a sostenere che se fosse stata fondata la tesi prospettata dal ricorrente, secondo cui gli avvisi impugnati erano stati emessi dall'amministrazione comunale in assoluta carenza di potere, il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (appartenendo la questione, cos' come prospettata alla giurisdizione ordinaria, veniva rilevato che del tutto inopinatamente i primi giudici non avevano tenuto conto che l'efficacia delibera della Giunta Municipale n. 50 del 2 aprile 2003 (che aveva autorizzato l'occupazione d'urgenza dei fondi necessari per la realizzazione dell'intervento ed in virtù della quale erano stati emessi gli avvisi impugnati) era stata sospesa con decreto presidenziale n. 348 del 16 maggio 2003 ed era stata ripristinata solo a seguito dell'ordinanza n. 422 del 6 giugno 2003 (con cui era stata invece respinta l'istanza cautelare del ricorrente), con la conseguenza che il termine finale di efficacia del potere dell'amministrazione comunale di disporre l'occupazione d'urgenza non coincideva con il 21 luglio 2003 (tre mesi successivi alla esecutività della predetta delibera n. 50 del 2 aprile 2003, divenuta esecutiva il 20 aprile 2003), ma doveva considerarsi prorogato automaticamente per il tempo corrispondente alla disposta sospensione cautelare (presidenziale) e cioè per 21 giorni, scadendo quindi l'11 agosto 2003 (termine rispetto al quale la data indicata nell'impugnato avviso era del tutto tempestiva e legittima).

Con il quinto motivo, sostenendo l'esistenza di "Error in judicando: Motivazione erronea ed illogica quanto alla ritenuta fondatezza del secondo motivo aggiunto - Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 1 del 1978 - Vizio istruttorio - Omessa considerazione degli effetti della comproprietà pro - indiviso del bene soggetto ad occupazione d'urgenza e del comportamento serbato dal ricorrente - Omessa considerazione delle pregresse fasi del giudizio e dei provvedimenti cautelari precedentemente emanati, e loro effetti", l'amministrazione comunale di Sperlonga ha dedotto che, diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici, il termine di venti giorni (che deve necessariamente intercorrere tra il momento della notifica dell'avviso relativo all'immissione in possesso e l'effettivo inizio delle relative operazioni) era stato nel caso di specie effettivamente rispettato, dovendo al riguardo farsi riferimento non solo al termine indicato negli avvisi 6053/03 e 6060/03 del 17 aprile 2003 (oggetto di impugnazione con il ricorso principale), ma anche alla data del 25 giugno 2003 in cui erano stati emessi i nuovi avvisi prot. 10447 e 10449, non essendo addebitabile all'amministrazione comunale il tempo occorso per il loro effettivo recapito da parte del servizio postale; ciò senza contare, sempre secondo la tesi dell'appellante, che gli altri comproprietari degli stessi fondi oggetto della controversia avevano ricevuto la notifica degli avvisi in questione sin dal 1° luglio 2003 e tale circostanza era di per sé sola sufficiente ad escludere qualsiasi rilievo dell'addotto ritardo con cui il sig. Gxxxx Sxxxxx aveva ricevuto gli avvisi impugnati.

Con il sesto ed ultimo motivo, infine, sostenendo "Error in judicando: omessa valutazione, oltre che dell'ordinanza cautelare del TAR Latina n. 422 del 6 giugno 2003 e dell'ordinanza cautelare della Quarta Sezione del Consiglio di Stato n. 3773/03 del 28 agosto 2003, degli effetti dell'avvenuta occupazione d'urgenza, eseguita il 1° agosto 2003, e, sul piano speculare, del danno irreversibilmente arrecato alla Pubblica Amministrazione, anche nella nota relazione con l'eventuale pregiudizio riportato dal privato e con quanto disposto dall'art. 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come novellato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205", il Comune di Sperlonga ha stigmatizzato la statuizione dei primi giudici che avrebbe annullato gli atti impugnati, ostacolando in definitiva la realizzazione dell'intervento pubblico progettato, senza svolgere alcuna valutazione comparativa degli interessi in gioco e senza tener conto che gli interessi del privato, recessivi nel caso di specie rispetto a quelli pubblici, avrebbero potuto in ogni caso trovar adeguata soddisfazione attraverso il risarcimento del danno subito.

Con ordinanza n. 1035 del 9 marzo 2004 la IV Sezione del Consiglio di Stato, nella mera resistenza dell'appellato, sospendeva l'esecutività dell'impugnata sentenza.

Successivamente, con atto notificato il 4 maggio 2004, il sig. Gxxxx Sxxxxx proponeva appello incidentale (improprio) avverso la ricordata sentenza n. 912 del 7 novembre 2003 del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Latina, nella parte in cui aveva respinto il suo ricorso principale, riproponendo a tal fine due dei quattro motivi di censura sollevati in prime cure (vale a dire quello relativo alla assunta omessa considerazione dell'esistenza del viridario ed alla previsione di una semaforo all'incrocio con la via Flacca, asseritamene previsto solo nel progetto comunale e non anche nei progetti generali presupposti), a suo avviso erroneamente respinti (ed addirittura dichiarato inammissibile il secondo).

In conseguenza di tale impugnazione incidentale, anche il Comune di Sperlonga proponeva a sua volta nuova impugnazione incidentale, insistendo per il rigetto dell'avverso gravame incidentale e riproponendo le censure di inammissibilità del ricorso principale e dei motivi aggiunti, inopinatamente disattese dai primi giudici.

DIRITTO

I. E' oggetto d'impugnazione la sentenza n. 912 del 7 novembre 2003 con cui il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, definitivamente pronunciando sul ricorso principale proposto dal sig. Gxxxx Sxxxxx (quale comproprietario di alcuni fondi siti in Sperlonga, oggetto di espropriazione per la realizzazione dell'"Intervento in loc. Angolo - Area di sosta n. P/15 - Accesso all'arenile P/21", attuativo del Piano per la mobilità e accessibilità a supporto della fruizione turistica del luogo approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale del Lazio n. 642 del 20 settembre 2000) per l'annullamento della delibera della Giunta municipale del Comune di Sperlonga n. 48 del 2 aprile 2003, recante l'approvazione del progetto definitivo del predetto intervento, in uno con gli atti presupposti (determinazione n. 5829 e nota prot. 5041, entrambe del 2 aprile 2003, di controdeduzioni e rigetto delle osservazioni svolte ai sensi della legge n. 241 dl 1990) e conseguenti (avvisi di convocazione per l'immissione nel possesso dei fondi stessi), nonché sui motivi aggiunti dallo stesso proposti avverso i successivi avvisi (prot. 10447 e 10449 del 25 giugno 2003) per l'immissione nel possesso e redazione dello stato di consistenza fissata per il 1° agosto 2003, ha respinto il primo, accogliendo i secondi e annullando, quindi, gli atti con essi impugnati.

Di essa hanno chiesto la riforma innanzitutto il Comune di Sperlonga con appello principale, affidato a sei motivi di ricorso (già indicati nell'esposizione in fatto), nonché lo stesso sig. Gxxxx Sxxxxx, con appello incidentale (improprio) in relazione al rigetto del ricorso introduttivo del giudizio: a seguito di tale impugnazione (incidentale), il Comune di Sperlonga ha a sua volta proposto un ulteriore appello incidentale.

II. Con riferimento alle censure svolte con l'appello principale la Sezione osserva quanto segue.

II.1. Con il primo motivo il Comune di Sperlonga ha sostenuto che i primi giudici, impropriamente e soprattutto indebitamente interpretando le censure svolte dal ricorrente e violando, quindi, macroscopicamente l'articolo 112 del codice di procedura civile, avrebbero erroneamente ritenuto infondato il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, laddove esso, essendo diretto sostanzialmente a contestare le scelte discrezionali compiute dall'amministrazione comunale in ordine al progetto dell'intervento da realizzare, doveva essere dichiarato inammissibile.

La doglianza è infondata.

Come emerge dalla attenta e serena lettura del primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, il sig. Gxxxx Sxxxxx impugnò la delibera con cui la Giunta Municipale del Comune di Sperlonga aveva approvato il progetto definitivo dell'intervento da realizzare (e gli atti ad essa immediatamente presupposti e conseguenti), riproponendo sostanzialmente le osservazioni svolte nel corso del procedimento amministrativo avviato con la comunicazione del 30 gennaio 2003, ed in particolare trasformando in censura di illegittimità degli atti impugnati la principale osservazione ivi formulata, relativa alla asserita omessa considerazione da parte dell'amministrazione comunale dell'esistenza, sui fondi oggetto dell'intervento progettato, di un antico e lussureggiante viridario, con relativa noria.

Invero, come correttamente ritenuto dai primi giudici, la predetta censura non poteva essere considerata come diretta a contestare il merito delle scelte operate dall'amministrazione comunale (circa il procedere o meno all'attuazione del Piano per la mobilità e accessibilità a supporto della fruizione turistica dell'area interessata), mirando ad evidenziare il cattivo esercizio del potere discrezionale per la inesatta, incompleta o difettosa rappresentazione dei luoghi oggetto dell'intervento (proprio in relazione all'esistenza del predetto viridario e della noria, non opportunamente considerati nella loro consistenza e nel loro valore, storico e naturalistico).

Così interpretata, anche in ragione del riferimento alle osservazioni svolte nel procedimento amministrativo, la censura formulata in primo grado non impingeva nel merito dell'azione amministrativa e non poteva, quindi, essere considerata inammissibile: è opportuno, al riguardo, richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui è sottratto al sindacato del giudice amministrativo la valutazione del merito delle scelte amministrative e quindi dell'esercizio del potere discrezionale della pubblica amministrazione, salvo che di esso non sia denunciata la manifesta irragionevolezza, l'arbitrarietà ovvero la circostanza che esso si fondi su una falsa o inesatta rappresentazione dei fatti su cui è destinato ad incidere (evenienza, quest'ultima, che si attaglia al caso in esame).

Né può sostenersi, come pretende l'amministrazione appellante, che i primi giudici, interpretando nel modo delineato il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, abbiano violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato stabilito dall'art. 112 c.p.c.

E' utile ricordare, sul punto, che non può negarsi al giudice il potere di valutare e apprezzare le censure ritualmente svolte da un cittadino nei confronti di un provvedimento a lui sfavorevole secondo un criterio, per così dire, sostanzialistico, volto a far emergere con pienezza ed effettività il bene della vita perseguito attraverso la richiesta di rimozione dell'atto (sul punto, Cass. Sez. lav., 9 aprile 2004, n. 6972), tale funzione - del resto - rappresentando l'in sé della potesta iudicandi, correttamente esercitata in omaggio ai principi di cui agli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione.

E' stato perciò affermato che il vizio di extra o ultrapetizione sussiste solo quando il giudice attribuisca alla parte un bene della vita, una utilità non richiesti e quando, con particolare riguardo al processo amministrativo (fondato sulla denuncia di motivi di illegittimità) esamini e accolga un motivo non prospettato dalle parti (C.d.S., sez. IV, 8 giugno 2000, n. 3246); per converso, è stata ritenuta insussistente la dedotta violazione dell'art. 112 C.P.C., quando il giudice accolga una domanda, pur non espressamente formulata, sempreché essa possa ritenersi tacitamente proposta e virtualmente contenuta nella domanda dedotta in giudizio e cioè quando la domanda stessa, con riferimento al petitum e alla causa petendi, si trovi in rapporto di necessaria connessione con l'oggetto della lite e non estenda il diritto che la parte ha inteso tutelare con l'azione proposta (C.d.S., sez. IV, 2 giugno 2000, n. 3158; Cass. Civ., sez. II, 13 aprile 1999, n. 3613; 20 maggio 1997, n. 4461), ed è stato, altresì, precisato (Cass. Civ., sez. I, 29 ottobre 2002, n. 15231; C.d.S., sez. VI, 24 marzo 2000, n. 1653) che non incorre nel vizio in esame il giudice che, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa pretendi, motivi la propria decisione con argomentazioni diverse da quelle prospettate dalle parti.

Nel caso di specie, ad avviso della Sezione, non solo i primi giudici - come già rilevato - hanno correttamente interpretato la censura formulata dal ricorrente per quanto non risulta che essi abbiano trasmodato dall'ambito del petitum e della causa petendi delineati dall'interessato, non avendo esteso l'ambito della lite ad un oggetto estraneo alla stessa e non avendo neppure esaminato e attribuito al ricorrente un bene della vita o una utilità diversa da quella richiesta.

II.2. Con il secondo motivo di gravame l'amministrazione comunale di Sperlonga ha dedotto che alla inammissibilità del ricorso introduttivo di giudizio (a causa della manifesta inammissibilità dei motivi di censura ivi sollevati) doveva automaticamente conseguire l'inammissibilità anche del ricorso per motivi aggiunti, erroneamente non dichiarata dai primi giudici, a causa della stretta connessione instauratasi processualmente tra le due impugnative.

La censura non è meritevole di accoglimento.

Anche a voler prescindere dalla circostanza (peraltro di per sé già decisiva) che la tesi della inammissibilità del ricorso principale a causa della manifesta inammissibilità dei motivi sollevati è destituita di fondamento alla luce delle osservazioni sopra svolte in relazione al primo motivo del gravame principale, la Sezione osserva che, secondo un prevalente indirizzo giurisprudenziale, l'istituto dei motivi aggiunti in corso di causa avverso atti diversi da quelli impugnati col ricorso principale (purché a quelli direttamente collegati), così come introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, risponde ad esigenze di economia processuale ed è comunque alternativo alla riunione dei due distinti ricorsi eventualmente proposti separatamente (per conseguire evidenti finalità di speditezza, di concertazione giudiziale e di eliminare sprechi di tempo e di danaro), ferma restando l'autonomia delle impugnative proposte.

Le indicate finalità dell'istituto non possono tuttavia creare quel vincolo di interdipendenza necessaria tra le impugnative (come sostenuto dall'ente appellante), di tal ché la inammissibilità si riverbera sulla seconda, travolgendola, trattandosi di un intento del tutto estraneo alla ratio della ricordata legge 21 luglio 2000, n. 205: a riprova di tale assunto può osservarsi che qualora il ricorrente avesse proposto un autonomo motivo principale (com'era del resto in sua facoltà) avverso gli atti invece impugnati con i motivi aggiunti, nessuno avrebbe potuto dubitare che, anche qualora le impugnative fossero state oggetto di riunione (sotto il profilo - quanto meno - della connessione soggettiva), l'inammissibilità del primo ricorso non avrebbe potuto svolgere alcuna influenza negativa sul secondo; né - del resto - è ragionevole ricollegare tale interdipendenza alla scelta processuale dell'interessato di utilizzare lo strumento dei motivi aggiunti, atteso che così facendo si traviserebbe l'intento stesso del legislatore, in quanto quello strumento processuale, invece di assicurare l'effettivo esercizio del diritto di azione (ex articolo 24 della Costituzione, anche in relazione all'esigenza del giusto processo e della sua ragionevole durata, ex articolo 111 della Costituzione), lo ostacolerebbe, realizzando in via di fatto una sostanziale area di sottrazione degli atti amministrativi al sindacato giurisdizionale, in palese violazione dell'articolo 113 della Costituzione.

II.3. Ugualmente infondato è il terzo motivo dell'appello principale, con cui è stata rilevata l'erroneità della statuizione impugnata per non aver dichiarato l'inammissibilità del ricorso principale e dei motivi aggiunti, giammai notificati, come necessario, alla Regione Lazio.

Osserva al riguardo la Sezione che la tesi prospettata dall'ente appellante postula che l'intervento della cui legittimità si discute costituisca mera esecuzione del Piano per la mobilità e l'accessibilità a supporto della fruizione turistica approvato, quale accordo di programma, con il decreto n. 642 del 20 settembre 2000 del Presidente della Giunta regionale del Lazio: il che è escluso non solo dalla stessa natura programmatica dello strumento utilizzato (accordo di programma), ma dalle stesse concrete clausole che contraddistinguono il ricordato decreto n. 642 del 20 settembre 2000.

E' decisivo, in tale ottica, rilevare che l'accordo di programma in questione, approvando il predetto piano per la mobilità e l'accessibilità a supporto della fruizione turistica (dell'area di cui si tratta), ha comportato anche l'effetto di variante al vigente piano regolatore generale del Comune di Sperlonga: in particolare, come emerge dalla lettura dell'articolo 2, la originaria destinazione urbanistica delle aree interessate all'intervento, parte a sottozona G1 "Parco pubblico", parte a sottozona G2 "area per la balneazione", parte a sottozona G3 "campeggi", parte a sottozona G4 "verde privato vincolato", parte a vincolo archeologico, parte a vincolo di rispetto della viabilità esterna, parte a sottozona agricola E1, parte a sottozona agricola E2, parte a sottozona agricola E5, è stata modificata in zona "attrezzature e servizi per la mobilità ad interesse pubblico" (parcheggi e aree di sosta attrezzate, viabilità pedonale, ciclabile e carrabile).

Non può quindi ragionevolmente negarsi la natura di atto generale e programmatico all'accordo di programma (approvato col decreto n. 642 del 20 settembre 2000 del Presidente della Giunta regionale del Lazio), rispetto al quale la successiva attività dell'amministrazione comunale di Sperlonga, concretizzatasi nell'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento da realizzare oggetto di controversia, non costituisce mera esecuzione, bensì autonoma attuazione, rimessa alla piena ed esclusiva discrezionalità (quanto all'an, al quomodo, al quando ed al concreto oggetto) dell'amministrazione comunale stessa.

Tale assunto trova ulteriore conferma non solo nell'articolo 4 del decreto n. 642 del 20 settembre 2000, che subordina la validità ed efficacia della variante allo strumento urbanistico alla ratifica da parte del Consiglio comunale di Sperlonga all'adesione del sindaco allo stesso accordo di programma, ma soprattutto nell'articolo che sottopone la concreta realizzazione dell'intervento "alle prescrizioni dettate dagli enti competenti", allegate al verbale della conferenza dei servizi del 22 marzo 2000 e riguardante proprio la fase attuativa del Piano per la mobilità e l'accessibilità.

Tutte le rilevate circostanze escludono la necessità che le impugnative proposte dal sig. Gxxxx Sxxxxx dovessero essere notificate anche alla Regione Lazio, trattandosi di ente del tutto estraneo agli atti impugnati: come ha correttamente rilevato l'adito Tribunale, d'altra parte, questi ultimi provenivano esclusivamente dall'amministrazione comunale di Sperlonga ed erano riferibili esclusivamente alla sua volontà provvedimentale.

II.4. Non merita favorevole considerazione neppure il quarto motivo di appello.

Con esso, come già delineato nell'esposizione in fatto, il Comune di Sperlonga ha rivendicato la legittimità degli avvisi prot. 10447 e prot. 10449 del 25 giugno 2003, con cui era stata disposta l'immissione nel possesso dei beni di proprietà del signor Gxxxx Sxxxxx per il giorno 1° agosto 2003, rilevando che, contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, essi non erano stati emesso oltre il termine di tre mesi dalla esecutività della delibera della Giunta municipale n. 50 del 2 aprile 2003, divenuta esecutiva il 21 aprile 2003 (che aveva autorizzato l'occupazione di urgenza delle aree necessarie all'esecuzione dell'intervento), in quanto il termine finale di efficacia di quest'ultima (21 luglio 2003), doveva considerarsi automaticamente prorogato di ventuno giorni, corrispondenti al periodo di sospensione della sua efficacia, determinata dal decreto presidenziale n. 348 del 16 maggio 2003 (e fino al 6 giugno 2003, data dell'ordinanza n. 422 con cui il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Latina, aveva poi respinto la richiesta cautelare).

Al riguardo deve osservarsi che, sebbene si deve convenire con il principio secondo cui i provvedimenti amministrativi sospesi per effetto di provvedimenti giurisdizionali cautelari sono inefficaci e non possono essere eseguiti, nondimeno non solo alcuna violazione di tale principio di è consumata nel caso di specie, per quanto esso non può essere surrettiziamente invocato a fondamento di un'inammissibile ultrattività del provvedimento amministrativo, oltre la sua data naturale di efficacia, in difetto di un'espressa e motivata proroga, ponendosi tale ultrattività in contrasto con i principi di legalità, imparzialità e buon andamento fissati dall'articolo 97 della Costituzione (sotto il profilo dell'esigenza della tutela degli interessi del cittadino inciso dal provvedimento amministrativo che abbia esaurito i suoi effetti per lo spirare del termine di efficacia).

Peraltro, sotto altro decisivo profilo, la Sezione non può non osservare che il periodo di tre mesi, fissato dalla delibera della Giunta Municipale n. 50 del 2 aprile 2003, entro il quale doveva provvedersi alle occupazioni di urgenza delle aree necessarie all'esecuzione dell'intervento, costituiva un termine di durata, cioè uno spazio temporale, congruo e adeguato, entro cui l'amministrazione comunale si era autolimitata ad esercitare il potere di disporre l'occupazione d'urgenza e solo entro il quale era legittimo sacrificare gli interessi proprietari dei cittadini interessati: la sospensione del predetto termine di durata per effetto della concessione delle misure cautelari provvisorie da parte del giudice adito non ha comportato, in mancanza peraltro di adeguata prova sul punto, l'impossibilità o quanto meno l'obiettiva difficoltà di rispettare il termine (finale) del 21 luglio 2003 entro cui il potere di disporre l'occupazione d'urgenza poteva essere esercitato.

In altri termini, impregiudicata in ogni caso la necessità che la proroga del termine di cui si discute dovesse essere oggetto di apposito provvedimento amministrativo, non risulta provato che proprio - ed esclusivamente - a causa della sospensione disposta dal decreto presidenziale n. 348 del 16 maggio 2003 l'amministrazione non abbia potuto procedere all'immissione nel possesso dei fondi del sig. Gxxxx Sxxxxx entro il 21 luglio 2003; per contro, del resto, è sufficiente rilevare che, essendo stata ripristinata l'efficacia della delibera della Giunta municipale n. 50 del 2 aprile 2003 sin dal 6 giugno 2003 (giusta ordinanza n. 422 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Latina), il lasso di tempo intercorrente fino al 21 luglio 2003 (pari a 45 giorni) era da considerare ragionevolmente sufficiente alla tempestiva, rituale e legittima emanazione e notificazione degli avvisi all'interessato.

E' appena il caso di segnalare (con riferimento alla eccezione di difetto di giurisdizione timidamente spiegata sul punto) per completezza che, in presenza di un atto amministrativo asseritamene illegittimo, non può negarsi al cittadino il potere di chiederne la rimozione al giudice naturale (giudice amministrativo), non solo sussistendo un interesse quanto meno morale, per quanto al fine di avviare eventualmente l'azione risarcitoria; ciò senza contare che, nel caso di specie, non si è in presenza di un comportamento senza potere, bensì di atti emanati in costanza di potere (25 giugno 2003), ma destinati a produrre effetti nella sfera dei destinatari quando il potere stesso era spirato (1° agosto 2003).

II.5. Con il quinto mezzo di gravame l'Amministrazione comunale ha dedotto che erroneamente i primi giudici avrebbero ritenuto fondato anche il secondo motivo di censura sollevato con il ricorso per motivi aggiunti nei confronti degli avvisi prot. 10447 e 10449 del 25 giugno 2003, per il mancato rispetto del termine di venti giorni tra la data di notifica della comunicazione di avviso delle operazioni di immissione nel possesso e la data di inizio di queste ultime, senza tener conto, per un verso, che ai fini di ritenere rispettato tale termine doveva farsi riferimento agli avvisi del 17 aprile 2003 (già impugnati con il ricorso principale) e, per altro verso, che rispetto alla data fissata per l'inizio delle predette operazioni di immissione nel possesso (1° agosto 2003) gli avvisi in contestazione, emanati il 25 giugno 2003, erano rituali e tempestivi e non poteva essere addebitato all'amministrazione il ritardo con cui gli stessi erano stati notificati (il 17 luglio 2003) al ricorrente; ciò senza contare gli altri comproprietari degli stessi beni oggetto dell'occupazione d'urgenza risultavano aver ricevuto del tutto tempestivamente la comunicazione relativa alla fissazione delle operazioni di immissione nel possesso e tale circostanza rendeva evidentemente irrilevante, stante l'unicità dell'oggetto del procedimento, la asserita illegittimità dedotta dal signor Gxxxx Sxxxxx.

Anche tale tesi è priva di pregio.

Posto che non è contestato dall'appellante che effettivamente tra la data di notificazione della comunicazione relativa alle operazioni di immissione in possesso e l'effettivo inizio delle operazioni stesso deve intercorrere un tempo non inferiore a venti giorni (a pena di illegittimità del decreto di occupazione, C.d.S. sez. IV, 4 agosto 1988, n. 696) e che d'altra parte l'avviso di immissione in possesso è atto autonomamente impugnabile (in argomento, C.d.S., sez. IV, 15 febbraio 1999, n. 157, in quanto atto presupposto dell'attività ricognitiva prevista per l'esatta individuazione, qualificazione e quantificazione dei beni da occupare e finalizzato ad assicurare l'adeguato intervento degli interessati alla data e all'ora stabilita per le predette operazioni), è di tutta evidenza l'infondatezza del richiamo ai precedenti avvisi emanati in data 17 aprile 2003 (rispetto al quale la data del 1° agosto 2003 fissata nei nuovi avvisi del 25 giugno 2003, notificati il 17 luglio 2003, rispetterebbe lo spatium deliberandi indicato dalla norma in rubrica), trattandosi di atti che hanno esaurito ogni loro effetti e sono stati sostituiti dai nuovi, oggetto dell'impugnativa.

Né può sostenersi che il mancato rispetto del termine libero di venti giorni non sarebbe addebitabile all'amministrazione, bensì al ritardo del servizio postale nel recapito degli avvisi stessi: la previsione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 3, è posta a tutela degli interessi del proprietario inciso dal potere dispositivo della pubblica amministrazione e dunque costituisce un limite temporale all'esercizio di quest'ultimo, con la conseguenza che spetta all'amministrazione adottare i mezzi più opportuni, utili ed efficaci affinché la comunicazione relativa alle operazioni di immissione in possesso sia notificata ai proprietari interessati nel rispetto del più volte ricordato termine di venti giorni: è pertanto del tutto ininfluente, ai fini della controversia in esame e cioè dello scrutinio di legittimità degli impugnati avvisi, l'eventuale comportamento colposo, asseritamente addebitabile all'amministrazione postale per la ritardata notifica degli avvisi stessi al sig. Gxxxx Sxxxxx.

La circostanza, poi, che quest'ultimo non fosse proprietario esclusivo dei beni oggetto della procedura di occupazione (e poi espropriativi) e che gli altri comproprietari dei beni stessi abbiano ricevuto tempestivamente gli stessi avvisi relativi alla comunicazione della fissazione delle operazioni di immissione in possesso non arreca alcuna utilità alla tesi della asserita legittimità degli atti impugnati: è infatti nell'essenza stessa dell'istituto della comproprietà che si possano comunicare ai contitolari solo le posizioni favorevoli e non già anche quelli sfavorevoli, qual è nel caso di specie quella della decorrenza del termine al fine di far valere, nelle opportune sedi giudiziarie, le proprie doglianze avverso un provvedimento riguardante il bene comune che si assume ingiustamente ed illegittimamente offeso o sacrificato.

Per completezza sull'argomento, deve ricordarsi che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (C.G.A., 13 agosto 1990, n. 274; C.d.S., sez. IV, 17 aprile 1998, n. 1438) la sola notificazione (degli atti relativi all'occupazione d'urgenza) al familiare comproprietario dei suoli occupati non costituisce elemento idoneo, di per sé, a provare la piena conoscenza dell'atto da parte dell'altro comproprietario, salvo che non sia provata la loro coabitazione o l'avvenuta comunicazione da parte del ricevente all'altro comproprietario della notizia relativa alla notifica dell'atto, circostanze queste che devono essere provate da chi eccepisce la tardività dell'impugnazione.

II.6. Con l'ultimo motivo di appello il Comune di Sperlonga si è doluta della decisione impugnata che avrebbe annullato sic et simpliciter gli atti impugnati, senza tener conto della rilevanza degli interessi pubblici tutelati con il progettato intervento, rispetto ai quali quelli del privato ricorrente erano da considerare assolutamente recessivi e avrebbero potuto in ogni caso trovare adeguata tutela in sede risarcitoria.

Osserva al riguardo la Sezione che la effettività della tutela del cittadino nei confronti dell'attività, provvedimentale o materiale, della pubblica amministrazione, predicata a livello costituzionale dagli articoli 24 e 113, impone di non considerare la tutela restitutoria o ripristinatoria come eventuale o eccezionale, limitata ad ipotesi residuali, ed anzi spinge a ritenere che proprio la tutela risarcitoria patrimoniale deve essere considerata sussidiaria rispetto alla prima, con la conseguenza che essa deve considerarsi praticabile solo quando quella restitutoria non possa essere conseguita con successo: anche in tale prospettiva va infatti interpretato il principio di legalità e buon andamento dell'azione amministrativa, sancito dal già ricordato articolo 97 della Costituzione, in quanto l'interesse pubblico prevalente (alla conclusione dei lavori o alla realizzazione dell'opera) può invocarsi solo quando il provvedimento amministrativo sia stato legittimamente emanato, non potendo altrimenti sacrificarsi la tutela reale del cittadino all'integrità del diritto illecitamente leso (C.d.S., sez. IV, 2 marzo 2004, n. 950: 29 aprile 2002, n. 2280; sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3338).

Nel caso di specie, correttamente quindi i primi giudici hanno annullato gli atti impugnati non solo perché essi erano risultati effettivamente viziati, ma anche perché non essendo stata proposta dal ricorrente alcuna pretesa risarcitoria, non era neppure ipotizzabile una valutazione dei contrapposti interessi in gioco al fine di stabilire se il risarcimento del danno potesse costituire lo strumento di adeguata composizione dei predetti contrapposti interesse; ciò senza contare che, per un verso, non è stata fornita alcuna prova circa l'indispensabilità della realizzazione dell'intervento progettato dal Comune, oggetto di controversia, e che, per un altro verso, lo stesso Tribunale di prime cure non ha sostanzialmente escluso che l'amministrazione possa effettivamente realizzare l'intervento previsto, purché ciò avvenga con atti legittimi.

III. Si può passare all'esame dell'appello incidentale (improprio) proposto dall'originario ricorrente avverso la sentenza segnata in epigrafe, nella parte in cui essa, a suo avviso, ha erroneamente ed ingiustamente respinto il ricorso principale: all'uopo sono state riproposte soltanto due (dei quattro) motivi sollevati in primo grado, e precisamente il primo ed il quarto.

III.1. Con il primo motivo il sig. Giulio Scalfato, richiamando sostanzialmente le osservazioni svolte nel corso del procedimento amministrativo, ha lamentato l'illegittimità dell'intervento progettato dal Comune di Sperlonga, non solo perché non avrebbe tenuto conto dell'esistenza sulle aree di sua proprietà di un antico e lussureggiante viridario, con relativa noria, ma anche perché sarebbero state respinte, ingiustificatamente ed immotivatamente, le relative osservazioni svolte sul punto, ai sensi della legge n. 241 del 1990, tradendo, a suo avviso, la funzione della partecipazione al procedimento amministrativo voluta dal legislatore.

La doglianza è priva di pregio.

La funzione dalla partecipazione del cittadino nel procedimento amministrativo attraverso la presentazione di osservazioni e controdeduzioni è, com'è noto, quella di far emergere gli interessi, anche spiccatamente privati, che sottostanno all'azione amministrativa discrezionale, in modo da orientare correttamente ed esaustivamente la stessa scelta della pubblica amministrazione attraverso una ponderata valutazione di tutti interessi (pubblici e privati) in gioco per il raggiungimento della miglior soddisfazione possibile dell'interesse pubblico (ex multis, C.d.S., sez. V, 3 marzo 2001 n. 1231; C.G.A., 27 marzo 2001 n. 153).

Ciò, peraltro, non comporta che l'amministrazione sia tenuta ad accogliere necessariamente le osservazioni svolte e neppure sussiste un obbligo giuridico di confutarle espressamente (C.d.S., sez. VI, 29 gennaio 2002, n. 491), così che un rilievo invalidante del provvedimento amministrativo può riconoscersi solo quando sia provato che l'amministrazione non abbia neppure esaminato le osservazioni e le controdeduzioni formulate dall'interessato a seguito della rituale comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento.

Nel caso in esame, come emerge inconfutabilmente dalla documentazione versata in atti (ed in particolare dalle controdeduzioni svolte dal responsabile del procedimento in ordine alle osservazioni proposte dall'interessato nel corso del procedimento amministrativo - controdeduzioni che sono state approvate, con conseguenziale rigetto delle osservazioni, dalla Giunta municipale con lo stesso atto con il quale è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento pubblico da realizzare, l'amministrazione comunale di Sperlonga ha effettivamente tenuto conto che sull'area oggetto dell'intervento insisteva un viridario con la relativa noria e ne ha previsto, in ogni caso, la conservazione e la tutela: non sussiste, pertanto, sotto tale profilo alcun difetto di istruttoria, travisamento di fatto o dello stato dei luoghi ovvero erronea e/o falsa rappresentazione della realtà, come ha, in definitiva, lamentato l'appellante incidentale; né sussiste violazione del principio di partecipazione del cittadino all'azione amministrativo in ordine al rigetto delle osservazioni, essendo stato tale rigetto (in relazione a quanto prospettato dal responsabile del procedimento), adeguatamente e ragionevolmente motivato.

Per altro verso, poi, non può trovare accoglimento la tesi dell'appellante incidentale, secondo cui la tutela astrattamente prevista dall'amministrazione comunale, così come si ricaverebbe dall'esame degli atti progettuali, sarebbe del tutto inadeguata: tali deduzioni, invero, impingono nel merito delle scelte amministrative (di redazione ed attuazione del progetto) e come tali, perciò, si sottraggono al sindacato giurisdizionale, non essendo ictu oculi irragionevoli ed arbitrarie (se non in riferimento alla prospettazione assolutamente personale dell'interessato, come tale evidentemente irrilevante per i fini che qui interessano).

III.2. Analoghe osservazioni devono essere svolte in ordine al secondo motivo dell'appello incidentale, con il quale è stata riproposta la questione dell'illegittimità del progetto approvato dall'amministrazione comunale con particolare riferimento alla previsione della collocazione di un semaforo per la regolamentazione del traffico sulla via Flacca.

Invero, sotto un primo profilo, non può non evidenziarsi che la contestazione delle concrete modalità attraverso cui si attua la scelta dell'amministrazione, tranne che tali modalità non siano manifestamente arbitrarie o irragionevoli (evenienza che non è dato rinvenire nel caso di specie), non sono censurabili attenendo al merito della discrezionalità esercitata dall'amministrazione; sotto altro convergente profilo, poi, la Sezione, è dell'avviso che la censura, così come prospettata (interpretata e valutata anche alla luce delle osservazioni svolte in sede amministrativa) debba essere considerata inammissibile, come correttamente ritenuto anche dai primi giudici, non essendo rinvenibile al riguardo una posizione tutelabile di interesse legittimo, ma - a tutto voler concedere - di un mero interesse di fatto alla adeguatezza e alla coerenza delle scelte amministrative.

IV. Il rigetto dell'appello incidentale (improprio) esime la Sezione dall'esaminare l'ulteriore appello incidentale proposto dal Comune di Sperlonga, che deve essere dichiarato inammissibile.

V. In conclusione, alla stregua delle osservazioni svolti, deve essere respinto l'appello principale proposto dal Comune di Sperlonga e devono essere dichiarati inammissibili quelli incidentali (rectius deve essere dichiarato infondato l'appello incidentale - improprio - del sig. Gxxxx Sxxxxx ed inammissibile l'appello incidentale del Comune di Sperlonga).

L'esito del presente grado di giudizio giustifica la compensazione integrale tra le parti delle relative spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. IV), definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Comune di Sperlonga avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Latina, n. 912 del 7 novembre 2003 e sugli appelli incidentali proposti da Gxxxx Sxxxxx e dallo stesso Comune di Sperlonga, così provvede:

- Respinge l'appello principale e dichiara inammissibili gli appelli incidentali;

- Dichiara compensate le spese di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.