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contratti agrari - diritto di prelazione e di riscatto - prelazione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12893 del 24/07/2012

Retratto - Sussistenza di tutti i requisiti di legge - Necessità - Conseguenze - Onere della prova. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12893 del 24/07/2012

Il coltivatore del fondo confinante che, allegando la violazione del suo diritto di prelazione di cui alla legge 26 maggio 1965 n. 590, intenda esercitare il retratto, ha l'onere di provare il possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla suddetta legge, ivi compreso quello relativo al possesso di una adeguata forza lavoro in grado di coltivare non solo la superficie oggetto della domanda di prelazione, ma l'intera superficie risultante dalla sommatoria del fondo posseduto e di quello retrattato.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12893 del 24/07/2012