Trasporti - pubblici - ferrovie dello stato - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 7754 del 08/04/2020 (Rv. 657508 - 02)

Trasporto ferroviario -Cancellazione, interruzione o ritardo nel servizio - Indennizzo previsto dalla vigente normativa -Idoneità di tale normativa ad escludere il risarcimento di ulteriori pregiudizi - Esclusione -Fattispecie.

In tema di responsabilità dell'amministrazione ferroviaria, la vigente normativa nazionale e comunitaria sulla tutela indennitaria, cui è tenuto il prestatore del servizio di trasporto ferroviario, è diretta ad assicurare forme di "indennizzo" per le ipotesi di cancellazione, interruzione o ritardo nel detto servizio, ma non a impedire che, ricorrendone i presupposti, sia accolta la richiesta giudiziale di risarcimento di ulteriori pregiudizi tutelati. (Principio affermato dalla S.C. in relazione ai danni, patrimoniali e non, lamentati da un viaggiatore giunto a destinazione con circa 23 ore di ritardo, dopo un tragitto ininterrotto durato quasi 24 ore, in condizioni di carenza di cibo, riscaldamento e possibilità di riposo).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 7754 del 08/04/2020 (Rv. 657508 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2059