Ufficio di corrispondenza – Cass. n. 12907/2022

Stampa - giornalista - qualifiche - Ufficio di corrispondenza - Dipendenza aziendale - Configurabilità - Condizioni - Competenza territoriale ex art. 413 c.p.c. - Rilevanza.

 

In tema di lavoro giornalistico, l’ufficio di corrispondenza - quale luogo ove il giornalista corrispondente provvede alla elaborazione di notizie, provenienti da qualsiasi settore dell'area di corrispondenza, ed alla loro trasmissione in via continuativa alla redazione centrale, a prescindere dalla sussistenza o meno di una struttura multipersonale e di una dotazione di specifici mezzi datoriali - è tale anche se coincidente con l'abitazione privata del giornalista e configura quindi una "dipendenza alla quale è addetto il lavoratore", rilevante ai sensi dell'art. 413 c.p.c. per le determinazioni sulla competenza per territorio.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 12907 del 22/04/2022 (Rv. 664504 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_413

 

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