Qualità del credito impressa dalla legge sin dalla nascita – Cass. n. 17738/2022

Responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - privilegi - Privilegio generale - Qualità del credito impressa dalla legge sin dalla nascita - Conseguenze - Fattispecie.

 

Il privilegio generale costituisce una qualità del credito impressa dalla legge e fa sì che lo stesso acquisti, sin dalla nascita, il rango particolare che gli è attribuito, anche se la sua funzione si esplica al momento dell'esecuzione forzata e della conseguente apertura del concorso dei creditori; detto privilegio accompagna il credito sorto per le speciali e determinate cause che lo caratterizzano, in modo tale che esso in tanto può dirsi privilegiato in quanto tale sia la sua natura "ab origine". (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso contro il decreto che, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva affermato l'applicabilità del privilegio generale di cui all'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1995 solo ai crediti sorti dopo l'entrata in vigore della l. n. 221 del 2012 che, convertendo il d.l. n. 179 del 2012, aveva introdotto tale privilegio).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 17738 del 31/05/2022 (Rv. 665122 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2752

 

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