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Diritto di credito del coniuge non imprenditore – Cass. n. 15889/2022

Responsabilità patrimoniale - cause di prelazione – privilegi - Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - Scioglimento della comunione - Comunione "de residuo" - Diritto di credito del coniuge non imprenditore - Natura privilegiata - Esclusione - Fondamento.

 

Il diritto di credito vantato da uno dei coniugi a titolo di comunione "de residuo" sui beni destinati all'esercizio dell’impresa dell'altro coniuge, non ha carattere privilegiato, non essendo tale credito annoverato tra le ipotesi tassative indicate dall'art. 2741 c.c., senza che possa ritenersi applicabile la causa di prelazione di cui all'art. 189, comma 2 c.c., riferendosi tale norma alla garanzia offerta dai beni per i quali sia sorta una comunione reale, quindi non suscettibile di applicazione alla diversa ipotesi della comunione "de residuo" che attribuisce invece al coniuge solo un diritto di credito.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 15889 del 17/05/2022 (Rv. 665030 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0178, Cod_Civ_art_2741, Cod_Civ_art_0189

 

Corte

Cassazione

15889

2022