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Somme già percepite prima della procedura esecutiva o concorsuale – Cass. n. 27866/2021

Responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - privilegi - speciali su determinati mobili - crediti per tributi indiretti - Privilegio speciale previsto dall'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995 - Oggetto - Somme già percepite prima della procedura esecutiva o concorsuale - Esclusione.

 

Il privilegio speciale previsto dall'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995, dal quale è assistito il credito dell'amministrazione finanziaria per l'accisa dovuta dal fornitore di energia elettrica sul corrispettivo delle forniture effettuate in favore dei consumatori finali, ha ad oggetto esclusivamente le somme da questi ultimi dovute per crediti non ancora riscossi, e non si estende a quelle percepite in data anteriore a quella di apertura della procedura esecutiva o concorsuale.

Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 27866 del 12/10/2021 (Rv. 662850 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2758

 

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Cassazione

27866

2021