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Responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - pegno - di crediti - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 28900 del 27/12/2011

Oggetto della garanzia - Quote di partecipazione ad un fondo comune di investimento senza certificato individuale - Natura - Titolo di credito - Esclusione - Credito - Configurabilità - Fondamento - Costituzione di pegno ex art. 2800 cod. civ. - Condizioni di efficacia - Notificazione alla debitrice.

 La partecipazione ad un fondo comune di investimento, in assenza di un certificato individuale, autonomo e separato, costituisce non un titolo di credito nei confronti del fondo, ma solo un credito, rappresentato dall'obbligo della società di investimento di gestire il fondo e di restituirgli il valore delle quote di partecipazione; deve, pertanto, ritenersi legittimo il pegno costituito sulla quota di partecipazione al fondo solo se sia stata rispettata la disciplina prevista per il pegno di crediti dall'art. 2800 cod. civ., cioè la notifica della costituzione del pegno al debitore ovvero la sua accettazione con atto di data certa.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 28900 del 27/12/2011