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Beni - mobili - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16435 del 27/09/2012

Acquisto ex art. 1153 cod. civ. di autoveicolo non immatricolato - Rivendicazione della dichiarazione di conformità nei confronti del possessore - Ammissibilità - Fondamento.

L'acquirente a titolo originario, ai sensi dell'art. 1153 cod. civ., di un'autovettura non ancora iscritta nei pubblici registri, può rivendicare il certificato di conformità del veicolo da chi lo possieda, essendo tale certificato non un bene, suscettibile di godimento e circolazione autonomi, e fornito di un proprio valore di scambio, quanto un accessorio inscindibilmente congiunto ed essenziale dell'autovettura, la quale, privatone, perde ogni sua utilità economica.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16435 del 27/09/2012