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marchio - novità e originalità, preuso - – Corte di Cassazione 1, Sentenza n. 22350 del 02/11/2015

Uso in ambito nazionale di marchio non registrato - Effetti - Diritto all'uso esclusivo del segno distintivo da parte del preutente - Configurabilità - Successiva registrazione di marchio uguale da parte di altro soggetto - Invalidità - Limite - Fattispecie. – Corte di Cassazione 1, Sentenza n. 22350 del 02/11/2015

Il preuso di un marchio di fatto con notorietà nazionale comporta tanto il diritto all'uso esclusivo del segno distintivo da parte del preutente, quanto l'invalidità del marchio successivamente registrato ad opera di terzi, venendo in tal caso a mancare (fatta salva la convalidazione di cui all'art. 48 del r.d. n. 929 del 1942) il carattere della novità, che costituisce condizione per ottenerne validamente la registrazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, risultando incontestato che il convenuto, germano dell'attrice, avesse ricevuto dal comune genitore per successione "mortis causa" l'uso di marchi con notorietà nazionale, utilizzati pertanto da epoca antecedente rispetto a quelli successivamente registrati dall'attrice).

Corte di Cassazione 1, Sentenza n. 22350 del 02/11/2015