Skip to main content

Beni - immateriali - brevetti - invenzioni industriali. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16833 del 13/08/2015 Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16833 del 13/08/2015

Reintegrazione nei diritti di brevetto - Standard di diligenza richiesto - Onere di controllo del titolare del brevetto sul mandatario incaricato del pagamento - Omesso controllo - Onere della prova ai fini della "restitutio in integrum". Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16833 del 13/08/2015 Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16833 del 13/08/2015

L'azione di reintegrazione nei diritti relativi al brevetto prevista dall'art. 193, comma 1, del d.lgs. n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale) impone l'onere della diligenza "richiesta dalle circostanze", sicché, ove il titolare del brevetto abbia incaricato un terzo del pagamento richiesto dall'Ufficio senza preoccuparsi di controllare l'effettiva esecuzione dell'incarico da parte sua, non è sufficiente, ai fini della "restitutio in integrum", l'avere verificato che il mandatario sia dotato di un'organizzazione astrattamente adeguata, ma occorre dimostrare che costui, in concreto, si sia profuso per contrastare il fatto impeditivo, con indicazione di fatti specifici e con idonea documentazione. 

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16833 del 13/08/2015