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Assicurazione contro gli infortuni mortali – Cass. n. 38218/2021

Assicurazione - assicurazione contro i danni - oggetto del contratto (rischio assicurato) - infortuni o danni alla persona - Assicurazione contro gli infortuni mortali - Disposizioni in tema di assicurazione sulla vita - Applicabilità - Suicidio dell'assicurato oltre due anni dopo la stipula del contratto - Patto espresso in deroga all'art. 1927 c.c. - Ammissibilità.

 

Le disposizioni in tema di assicurazione sulla vita si applicano anche al contratto di assicurazione contro gli infortuni mortali, inclusa la disposizione di cui all'art. 1927, comma 1, c.c., che prevede la corresponsione dell'indennizzo qualora l'assicurato si suicidi oltre due anni dopo la stipula del contratto, ma tale norma ha natura dispositiva e non cogente, con la conseguenza che la previsione, inserita in un contratto di assicurazione contro gli infortuni mortali, secondo cui sono indennizzabili solo gli eventi dovuti a "causa fortuita, violenta ed esterna", risulta idonea ad integrare quel patto espresso che, ai sensi dell'articolo 1927 c.c., esclude l'indennizzabilità dell'infortunio mortale dovuto a suicidio.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38218 del 03/12/2021 (Rv. 663515 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1927

 

Corte

Cassazione

38218

2021