Trasferimento dell'azione civile nel processo penale – Cass. n. 35951/2021

Giudizio civile e penale (rapporto) - azione civile - trasferimento in sede penale - Trasferimento dell'azione civile nel processo penale - Effetti - Fatto ostativo alla prosecuzione del giudizio civile precedentemente proposto - Condizioni - Conseguenze - Revoca della costituzione di parte civile nel processo penale anteriormente all'estinzione del processo civile - Prosecuzione del giudizio civile, con salvezza degli atti "medio tempore" compiuti - Sussistenza.

 

Il trasferimento dell'azione civile nel processo penale, regolato dall'art. 75 c.p.p., determina una vicenda estintiva del processo civile riconducibile al fenomeno della litispendenza e non a quello disciplinato dall'art. 306 c.p.c., in quanto previsto al fine di evitare contrasti di giudicati, sicché tale estinzione è rilevabile anche d'ufficio, ma può essere dichiarata solo se, nel momento in cui il giudice civile provvede in tal senso, persista la situazione di litispendenza e non vi sia stata pronuncia sull'azione civile in sede penale. Ne consegue che, ove nelle more della pronunzia di estinzione del giudizio civile, la costituzione di parte civile nel processo penale sia, per qualunque ragione, venuta meno - anche, dunque, per effetto di una scelta volontaria dello stesso danneggiato, che revochi la costituzione di parte civile - il processo civile prosegue dinanzi al giudice originariamente adito, con salvezza degli atti "medio tempore” compiuti.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 35951 del 22/11/2021 (Rv. 662913 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_039, Cod_Proc_Civ_art_306

 

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