Giudizi pendenti in appello – Cass. n. 25459/2022

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Disciplina sopravvenuta ex d.l. n. 130 del 2020 - Giudizi pendenti in appello - Inapplicabilità - Ragioni.

 

Il diritto alla protezione umanitaria, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell'ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta ad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile. Ne consegue che, con specifico riferimento ai procedimenti pendenti in grado d'appello al momento dell'entrata in vigore del d.l. n. 130 del 2020 (non specificamente disciplinati dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 15 del citato d.l.), deve aversi riguardo al momento della presentazione della domanda del richiedente in sede amministrativa.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 25459 del 29/08/2022 (Rv. 665532 - 01)

 

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