Difetto totale di accertamento istruttorio officioso – Cass. n. 25440/2022

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) d. lgs. n. 251 del 2007 - Dovere di cooperazione istruttoria del giudice - Violazione - Difetto totale di accertamento istruttorio officioso - Censura in sede di legittimità - Motivi - Necessità di indicare il pregiudizio conseguente al vizio processuale - Esclusione - Fondamento.

 

In materia di protezione sussidiaria, la violazione del dovere di cooperazione istruttoria gravante sul giudice, in caso di difetto totale di accertamento istruttorio ufficioso sulla situazione di cui all'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007 (ravvisabile laddove nessuna fonte informativa sia stata indicata dal giudice, oppure sia stata indicata in modo del tutto inidoneo ad individuarla, purché le circostanze fattuali in ordine alle quali è lamentata l'omessa cooperazione sia state ritualmente dedotte nel giudizio), può essere fatta valere in sede di legittimità con motivo di ricorso ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per violazione di legge, ovvero come vizio ex art. 360, primo comma, n. 4 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente, senza che sia necessaria da parte del ricorrente l'indicazione di informazioni alternative relativamente alla situazione del Paese d'origine, quale requisito di ammissibilità della censura. In tali casi, l'"error in procedendo" si traduce automaticamente in un pregiudizio "in re ipsa" del diritto all'effettività della difesa e del ricorso (ex artt. 13 CEDU e 46 della direttiva 2013/32/UE), garantita mediante l'attività officiosa di ricerca di informazioni pertinenti ed aggiornate e mediante il loro esplicito inserimento nel percorso logico della motivazione.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 25440 del 29/08/2022 (Rv. 665531 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_132

 

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