Obiezione di coscienza – Cass. n. 18626/2022

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Obiezione di coscienza - Rischio di arruolamento in un conflitto caratterizzato da crimini di guerra e contro l'umanità - Atto di persecuzione - Sussistenza - Fondamento - Renitenza alla leva - Previsione della sanzione penale - Sufficienza.

 

In tema di protezione internazionale, deve essere riconosciuto lo "status" di rifugiato politico all'obiettore di coscienza che rifiuti di prestare il servizio militare nello Stato di origine (Ucraina), ove l'arruolamento, per il conflitto armato internazionale in atto sull'intero territorio, comporti un elevato rischio di coinvolgimento, anche indiretto, nella commissione di crimini di guerra e contro l'umanità, costituendo, in tale contesto, la sanzione penale prevista dall'ordinamento straniero per la renitenza alla leva un atto di persecuzione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 251 del 2007 e dell'art. 9, par. 2, lett. e), della direttiva n. 2004/83/CE, come interpretato da CGUE, sentenza 26 febbraio 2015, causa C-472/13, Shepherd contro Germania, indipendentemente da qualsiasi considerazione circa la proporzionalità della pena.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 18626 del 09/06/2022 (Rv. 665023 - 01)

 

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