Rilevanza autonoma rispetto al diritto alla vita familiare – Cass. n. 19815/2022

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Espulsione - Divieto - Art. 8 CEDU - Diritto alla vita privata - Rilevanza autonoma rispetto al diritto alla vita familiare - Conseguenze - Fattispecie.

 

In tema di espulsione del cittadino straniero, in ossequio al disposto dell'art. 8 CEDU, va riconosciuta autonoma tutela al diritto alla vita privata, e non soltanto alla vita familiare, assumendo così rilievo, ai fini della decisione sulla convalida, i legami sociali che il cittadino straniero alleghi di avere intrattenuto sul territorio nazionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'ordinanza del giudice di pace che, convalidando il decreto di espulsione, non aveva tenuto conto dei legami sociali dedotti dal ricorrente a seguito della permanenza ultraventennale in Italia, dello svolgimento di attività lavorativa e della totale rescissione dei legami familiari con il Paese d'origine).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 19815 del 20/06/2022 (Rv. 665219 - 01)

 

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